Ordinanza n. 541/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza
emessa il 28 gennaio 1976 dal Tribunale amministrativo della Toscana,
iscritta al n. 858 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 354 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Ravenna Aurelio e del Ministero
dell'Interno nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
con ordinanza 28 gennaio 1976, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato"), a norma del quale l'impiegato, per ordine del
Ministro, può essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche
prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare,
percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non
superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia;
che la questione è stata sollevata sotto il profilo del
contrasto: con gli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma,
Cost., per violazione dei principi nullum crimen sine lege e della
presunzione di innocenza dell'imputato; con gli artt. 21 e 24 Cost.,
in quanto la genericità delle fattispecie, oggetto di procedimento
disciplinare (e quindi di sospensione cautelare) potrebbe portare a
compressione della libertà di espressione del pensiero e del diritto
di difesa; con gli artt. 24 e 3 Cost., per essere il potere di
sospensione attribuito al Ministro anziché alla Commissione di
disciplina, la quale garantirebbe maggiore imparzialità e migliore e
più obiettiva valutazione dei fatti; con l'art. 24 Cost. per la
compressione che subirebbe il diritto di difesa dell'impiegato, data
la assoluta discrezionalità e la incontrollabilità del potere di
sospensione; con gli artt. 3 e 36 Cost. in quanto la misura
dell'assegno alimentare inciderebbe gravemente sui mezzi di
sussistenza dell'impiegato;
Considerato che il potere di sospensione attribuito al ministro
concreta una potestà discrezionale e l'attribuzione di essa al
suddetto organo, anziché alla commissione disciplinare, concreta una
scelta legislativa che non è idonea a ledere il diritto di difesa
del dipendente, che, se mai, può trovare la sede idonea di tutela
nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua
integralità (cfr. sent. 3 maggio 1988, n. 239) e non nei confronti
dell'atto ministeriale che può esplicarsi anche prima che tale
procedimento sia iniziato;
che gli artt. 25 e 27 Cost. concernono la materia penale, la
quale per il suo contenuto e per le sue conseguenze è oggettivamente
diversa da quella disciplinare (cfr. sentenze 8 giugno 1981, n. 100 e
11 aprile 1969, n. 78); che il precetto costituzionale posto
dall'art. 36 Cost. ha riferimento alla tutela del lavoro e non anche
alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare
l'applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni
delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione
lavorativa, in seguito a sospensione cautelare;
che per i profili concernenti l'art. 3 Cost. manca
nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del tertium comparationis,
mentre il richiamo all'art. 21 Cost. appare manifestamente
inconferente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato"), sollevata dal Tribunale ammininistrativo
regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976 (n. 858 del
R.O. 1984), in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma,
27, secondo comma, e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:541 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte