Ordinanza n. 542/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 19legge 114/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il
2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Genova, iscritta al n. 965 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Traverso
Giovanni contro l'iscrizione a ruolo, per l'anno 1975, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, riliquidata ai sensi dell'art. 19
della legge 13 aprile 1977, n. 114, senza il riconoscimento della
deduzione a favore del ricorrente degli oneri costituiti da
contributi previdenziali volontari pagati dal coniuge, la Commissione
tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 2 febbraio 1979
(reg. ord. n. 965 del 1983) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge citata;
che secondo la Commissione, per effetto della citata
disposizione l'onere in questione non poteva più essere dedotto dal
reddito del ricorrente, ma neppure poteva essere dedotto dal coniuge
per insufficienza dei propri redditi, nonostante che sotto la vigenza
della precedente normativa sul cumulo dei redditi quest'ultimo avesse
pagato i detti contributi, con l'esatta prospettiva della loro
deducibilità;
che, a parere della Commissione la disposizione impugnata
sembrava in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., aggravando
la posizione tributaria dei coniugi più poveri;
che appariva inoltre iniquo, ad avviso del giudice a quo, non
consentirne ora la deduzione con una legge retroattiva, così ledendo
l'affidamento dei contribuenti nella legislazione vigente nel momento
in cui gli oneri vennero sostenuti;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che la legge 13 aprile 1977, n. 114, in aderenza ai
principi affermati con la sentenza n. 179 del 1976, dichiarativa
della illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi, ha
disposto con gli artt. 19 e 20 che l'imposta si applica separatamente
sul reddito complessivo netto di ciascun coniuge e che gli oneri
previsti dall'art. 10 del d.P.R. 597/1973 sono deducibili dal reddito
complessivo del coniuge che li ha sostenuti;
che con l'adozione del sistema di tassazione separata del
reddito dei coniugi trova così puntuale e razionale applicazione il
principio che l'onere viene dedotto dal reddito del contribuente che
lo sostiene, per cui non può il principio stesso non valere anche in
materia di deducibilità di contributi previdenziali volontari pagati
dalla moglie;
che non sembra neppure conferente il richiamo, contenuto
nell'ordinanza di rimessione, al convincimento dei contribuenti
riguardo alla prospettiva della deducibilità di detto onere, in
quanto il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere
oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di
ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del
contribuente (cfr. sent. n. 143 del 1982);
che pertanto nessuno degli invocati parametri può avvalorare la
censura di illegittimità costituzionale della norma denunciata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. dalla
Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte