Ordinanza n. 542/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 458/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa
degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle
indennità di esproprio), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio
1990 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente
tra la Soc.
Cooperativa Acli Rosella a r.l. ed altre e Jacometti Angelo Piero ed
altri, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Jacometti Angelo Piero nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 30
gennaio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, il
quale statuisce che "il proprietario del terreno utilizzato per
finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da
provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza
passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene";
che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale
disposizione con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione
sotto il profilo della lesione della riserva di legge ivi stabilita,
"finendo per consentire l'espropriazione anche al di fuori dei casi
previsti dalla legge", equiparando gli effetti di un provvedimento
espropriativo legittimo a quelli di un atto ablatorio assunto al di
fuori della prescrizione normativa;
Considerato che questa Corte si è già pronunciata su una
questione in tutto analoga, dichiarandola non fondata con la sentenza
n. 384 del 1990;
che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità
rispetto a quelli già esaminati;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988,
n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in
relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio),
sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte