Ordinanza n. 546/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 373, 630, 623
e 649 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse
il 17 e il 14 marzo 2000 dal tribunale di Bologna nei procedimenti di
esecuzione promossi da Vismara Umberto c/ Nuovo Poliambulatorio
Felsineo S.r.l. e da Albiati Enzo ed altri c/ Conserve Italia S.r.l.,
iscritte ai nn. 261 e 288 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 23, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un processo di esecuzione mobiliare
instaurato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Bologna,
a seguito della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo nelle more disposta ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.
dal giudice dell'opposizione al decreto, ha sollevato, con ordinanza
del 17 marzo 2000 (r.o. 261 del 2000), in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 649, 630 e 623 cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del
titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del
processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la
(sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del
pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice
dell'esecuzione appositamente adi'to;
che il rimettente, premesso che per diritto vivente la
sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice davanti
al quale questo è impugnato non ha efficacia revocatoria ex tunc
degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato,
dubita che le norme denunciate (stante la ritenuta insufficienza e
tardività del rimedio risarcitorio connesso alla responsabilità
aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. di chi abbia agito
esecutivamente senza la normale prudenza) vìolino:
a) l'art. 3 Cost., per l'irragionevole ed irrimediabile
disparità di trattamento, "dipendente dalla casualità temporale con
cui il titolo esecutivo è stato azionato", tra i debitori non ancora
esecutati al momento del provvedimento sospensivo dell'esecutorietà
del titolo (il patrimonio dei quali non è assoggettato ad alcun
vincolo) ed i debitori già esecutati (per i quali permangono gli
effetti di vincolo patrimoniale già realizzati, pur essendo precluso
l'ulteriore compimento di atti esecutivi);
b) l'art. 24 Cost., per l'inidonea tutela difensiva
accordata al debitore esecutato, il quale, nonostante l'intervenuta
sospensione dell'esecutività del titolo, non può rimuovere con
efficacia retroattiva il vincolo apposto sui suoi beni, versando in
una situazione deteriore persino rispetto al debitore assoggettato a
misura cautelare, il quale può - invece - ottenerne la revoca;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della
sollevata questione;
che nel corso di un procedimento di reclamo avverso
l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo emessa dal giudice
dell'esecuzione mobiliare del tribunale di Bologna, tale tribunale,
rilevato che l'ordinanza reclamata era stata motivata con
l'intervenuta sospensione dell'esecuzione (disposta dal giudice di
merito ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) della sentenza in
forza della quale era stato instaurato il processo di esecuzione
mobiliare, ha sollevato, con ordinanza del 14 marzo 2000 (r.o. 288
del 2000), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 373, 630, 623 cod. proc. civ.
identica a quella registrata al n. 261 del 2000, salvo che per
l'inclusione tra le norme denunciate dell'art. 373 cod. proc. civ.,
in luogo dell'art. 649 cod. proc. civ;
che anche in tale giudizio incidentale è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, formulando argomentazioni e
conclusioni identiche a quelle espresse nell'altro giudizio.
Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni
sostanzialmente identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che i rimettenti, nel lamentare che il giudice
dell'esecuzione - con apposita pronuncia o con declaratoria di
estinzione del processo esecutivo - non possa annettere efficacia
retroattiva (per diritto vivente dotata, invece, di efficacia solo ex
nunc) alla sospensione degli effetti esecutivi del titolo disposta
dal giudice davanti al quale il titolo esecutivo è impugnato, fanno
mostra di ignorare la giurisprudenza di questa Corte, che in
riferimento agli stessi parametri di costituzionalità (artt. 3 e 24
della Costituzione) ha più volte dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 642, 648, 649, 655 cod.
proc. civ. e 2884 cod. civ., nella parte in cui non consentono, nelle
more del giudizio di merito, di revocare con effetti ex tunc la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
che, in particolare, questa Corte ha sottolineato
l'intrinseca ragionevolezza di tali norme e la coerenza della
denunciata irrevocabilità ex tunc della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo con il sistema di bilanciamento dei contrapposti
interessi dedotti in giudizio (ordinanza n. 151 del 1998), stante
l'esigenza di conservare durante il tempo necessario alla definizione
del giudizio di merito gli atti esecutivi eventualmente compiuti
prima del provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo
(nel senso, questa, di attitudine ad iniziare o proseguire il
processo esecutivo), proprio al fine di non pregiudicare, nel
rispetto di una bene intesa "parità delle armi" tra le parti, le
possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole
della speciale tutela di cui all'art. 642 od all'art. 648 cod. proc.
civ. (sentenze nn. 65 e 200 del 1996; ordinanza n. 247 del 1996);
che la Corte, con l'ordinanza n. 247 del 1996, ha anche
escluso il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la dedotta
disparità di trattamento tra ingiunti che abbiano ottenuto la
sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo prima o dopo il
compimento di atti esecutivi (nella specie, l'iscrizione di ipoteca
giudiziale) e, con la sentenza n. 200 del 1996, ha altresì negato la
pertinenza del richiamo - quale tertium comparationis - alla vigente
normativa del procedimento cautelare uniforme sul reclamo,
sottolineando l'evidente estraneità del tema della revisio prioris
instantiae rispetto alle condizioni di eseguibilità del decreto in
pendenza di opposizione;
che le rationes decidendi di tali pronunzie valgono -
all'evidenza - anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività di
una sentenza, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ;
che i rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da
quelli già esaminati, limitandosi ad addurre evenienze meramente
fattuali, non riferibili alla norma considerata nel suo contenuto
precettivo (quali il compimento o no - al momento del provvedimento
di sospensione dell'esecutività del titolo - di atti esecutivi),
ovvero riproponendo comparazioni tra situazioni tra loro palesemente
non omogenee (quali la provvisoria esecuzione di un titolo e
l'eseguibilità di un provvedimento di sequestro);
che il riferimento al solo art. 24 (non correlato, cioè,
all'art. 3) della Costituzione diventerebbe non pertinente, giacché
la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto
caducatorio interinale ex tunc (diretto o mediato) del pignoramento
non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a
quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli
interessi sostanziali in controversia;
che, pertanto, le questioni - prospettate al fine di
ottenere, tramite una pronuncia del giudice dell'esecuzione,
nell'ipotesi di sospensione degli effetti esecutivi del titolo
disposta dal giudice davanti al quale il titolo è impugnato, quella
caducazione, con effetto ex tunc, dell'esecutività del titolo che il
legislatore ha legittimamente inibito al giudice del giudizio di
merito - vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 649, 630, 623 del codice di
procedura civile e 373, 630, 623 del codice di procedura civile,
rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna e
dal tribunale di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte