Ordinanza n. 548/2000
Altra decisione · depositata il 04/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti
proposti da Roberto Mazzotta ed altri contro il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri,
iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel
corso di un giudizio cautelare, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio
costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come
modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che
ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione
degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione
di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione
secondaria;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione
(emessa nell'anno 1997, ma pervenuta alla Corte costituzionale
nell'anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264
(Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina
(artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole
università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma
universitario che richiedono una limitazione nel numero degli
studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri
ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la
determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che
in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la
sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni
accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai
giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore
della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei
entro il 31 marzo 1999;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nel giudizio che ha
dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze
di questa Corte nn. 486, 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999);
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:548 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte