Ordinanza n. 55/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 538,
comma secondo, del codice di procedura civile, promossi con quattro
ordinanze emesse il 4 agosto 1982 dal pretore di Nizza Monferrato ed
iscritte ai nn. 749, 750, 751 e 757 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 81 e 88 del
1983;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con quattro identiche ordinanze emesse in data 4
agosto 1982 nei procedimenti esecutivi mobiliari promossi
rispettivamente dalla S.n.c. A. Funari e C. e dalla ditta Lebuan s.r.l.
contro Ameglio Patrizia, dalla ditta Legertex contro Prata Claudio e
dalla S.a.s. N.G.F. contro la ditta ICEM di Quercioli Armando, il
Pretore di Nizza Monferrato ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 538, secondo comma, Codice procedura civile,
in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. assumendo che la disposizione
censurata, in quanto prevede la vendita al secondo incanto senza prezzo
base in danno del debitore sottoposto ad espropriazione mobiliare
concreterebbe: 1) una disparità di trattamento di fronte al debitore
che subisce l'espropriazione immobiliare poiché l'art. 591 cod. proc.
civ. prevede che nel caso di vano esperimento della prima asta, la
seconda sia fissata ad un prezzo base inferiore solo di un quinto a
quello precedente, e, 2) un contrasto con la garanzia costituzionale
della proprietà privata consentendo che il debitore veda vanificato il
contenuto economico dei suoi beni;
che questa Corte, con la sentenza n. 130/72 ha già dichiarato non
fondate identiche questioni sulla basilare considerazione del più
ridotto valore dei beni mobili quale giustificazione della diversità
di disciplina;
che la possibilità di esistenza di beni mobili di maggior valore
degli immobili, prospettata dal Pretore nella ordinanza in esame, è
del tutto marginale, mentre la razionalità di una norma va riguardata
con riferimento alla normalità delle situazioni verificabili in
concreto;
che neppure può valere ad indurre questa Corte a discostarsi dalla
precedente decisione il raffronto, pure prospettato al Pretore, fra
beni mobili rimasti tali e quelli eventualmente incorporati in un
immobile, in quanto, nell'ipotesi di vendita, il bene mobile non viene
in considerazione autonomamente ed è ovvio quindi che venga
assoggettato alla disciplina dell'immobile cui accede;
che pertanto la ricordata giurisprudenza di questa Corte va
confermata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi iscritti ai nn. 749, 750, 751, 757/82 dichiara la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 538, secondo comma codice procedura civile, sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione con ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte