Ordinanza n. 55/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 958/1986
usata come parametro
citata
- art. 7legge 412/1991
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla
ferma di leva prolungata), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno
1991 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra
Piaggi Glauco ed altri ed Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n.
547 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Livorno, nel procedimento civile
vertente tra Piaggi Glauco ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato,
con ordinanza emessa il 30 giugno 1991 (R.O. n. 547 del 1991), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, che attribuisce il beneficio della
valutabilità del servizio militare ai fini economici e di carriera,
ai soli lavoratori del settore pubblico e non anche ai dipendenti
dell'Ente Ferrovie;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che
si verificherebbe tra lavoratori pubblici e privati, entrambi
obbligati a prestare servizio militare, e per il pregiudizio della
posizione lavorativa e previdenziale di questi ultimi;
che nel giudizio si è costituito l'Ente Ferrovie dello Stato ed
è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato anche in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo
entrambi per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione,
essendo diversa la disciplina del rapporto di lavoro privato e di
quello pubblico;
Considerato che nell'ordinanza di remissione manca qualsiasi
accenno ai periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte
dei ricorrenti il servizio militare di cui è chiesta la
computabilità;
che per il periodo anteriore alla riforma dell'Ente Ferrovie
dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, i dipendenti
dell'Ente erano da considerarsi impiegati pubblici, quindi soggetti
alla disciplina del pubblico impiego;
che, peraltro, l'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha
interpretato la disposizione censurata nel senso che il servizio
militare valutabile alla stregua di detta previsione normativa è
esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della
predetta legge, nonché quello prestato successivamente;
che non risulta essere stato effettuato il giudizio sulla
rilevanza della questione e che, comunque, va fatto alla stregua
della nuova disposizione, innanzi richiamata;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre
1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di
leva prolungata), in riferimento agli artt. 3 e 52 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte