Ordinanza n. 55/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 87/1994
- art. 2legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 4legge 87/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,
lettera a), 2, comma 4, 3, comma 2, e 4 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),
promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Calcagno
Crispino ed altri contro l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 413 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994, pervenuta
alla Corte il 12 aprile 1996, il tribunale amministrativo regionale
del Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative
al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione
della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della
Costituzione, là dove - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti
e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla valutazione
del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi
al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce
accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della legge,
promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte
costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e la naturale
precostituzione del giudice;
b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude
dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via
amministrativa gli ex dipendenti che abbiano proposto ricorso in sede
giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità
integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine
servizio;
c) dell'art. 1, comma 1, lettera b) (recte: lettera a), per
contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto limita
al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale, ancora in
godimento alla data della cessazione dal servizio, la quota
computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di
anzianità;
d) dell'art. 1, comma 4 (recte: art. 2, comma 4), stessa legge
(che preclude la corresponsione degli interessi e della rivalutazione
delle somme dovute), in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, per l'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi
disciplinati rispetto a quelli ordinari;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità della questione;
Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non
fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente
infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn. 19
e 125 del 1996, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente
satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei
pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo
dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio,
fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;
che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura
pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita
illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento
normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è
stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui
ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non
incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale
riservato all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua
prerogativa, anche nei rapporti col legislatore (sentenza n. 103 del
1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 4, 3,
comma 2, e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al
computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione
della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e
113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del
Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte