Ordinanza n. 550/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 365/1970
- art. 4legge 187/1976
- art. 5legge 78/1983
- art. 11legge 365/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
20 maggio 1970, n. 365 ("Riordinamento delle indennità di
aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e
dell'indennità di impiego operativo"), dell'art. 4 della legge 5
maggio 1976, n. 187 ("Riordinamento di indennità ed altri
provvedimenti per le Forze armate") e dell'art. 5 della legge 23
marzo 1983, n. 78 ("Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187,
relativa alle indennità operative del personale militare"), promosso
con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Consiglio di Stato -
Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Stano Massimino
ed altro contro il Comando Generale dell'Arma dei Carbinieri ed
altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Stano Massimino ed altro nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato - sez. IV giurisdizionale, con
ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 27 maggio
1970, n. 365, 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e 5 della legge 23
marzo 1983, n. 78, nella parte in cui prevedono che agli appuntati
dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto militare di
paracadutista e chiamati a prestare effettivo servizio presso unità
di paracadutisti è corrisposta una indennità mensile (c.d. di
aeronavigazione) in misura inferiore a quella assegnata agli
ufficiali e sottufficiali nelle medesime condizioni di impiego e
fissa, anziché commisurata all'anzianità di servizio;
che la questione è stata sollevata sotto il profilo del
contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., in
quanto le prestazioni di paracadutismo sarebbero identiche per tutti
i soggetti che le compiono, indipendentemente dal grado e dalla
funzione, cosicché non sarebbe giustificata l'attribuzione agli
appuntati dei carabinieri di un'indennità in misura diversa da
quella stabilita per gli ufficiali e i sottufficiali;
Considerato che rientra nella discrezionalità legislativa, non
censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale,
stabilire la misura delle indennità connesse a particolari
prestazioni con riferimento alla qualifica o al grado del pubblico
dipendente;
che, pertanto, censurando il giudice a quo una differenza di
trattamento retributivo tra militari di grado differente, la
questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365
("Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e
di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego
operativo"), dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187
("Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze
armate") e dell'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78
("Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle
indennità operative del personale militare"), sollevata con
l'ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986) del Consiglio di
Stato, sez. IV giurdisdizionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:550 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte