Ordinanza n. 551/1989
Altra decisione · depositata il 14/12/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis,
secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con
ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento penale a carico di Longo Eliana, iscritta al n. 307 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Longo Eliana, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 aprile
1989, pronunciata nel procedimento di riesame avverso il decreto di
convalida di un sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria nei
confronti di Longo Eliana - provvedimento emesso dal Procuratore
della Repubblica del luogo - ha sollevato, in riferimento agli artt.
13 e 14 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930,
nella parte in cui non prevede che il termine di ventiquattro ore,
entro il quale il pubblico ministero deve convalidare con decreto
motivato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, sia
perentorio, ciò almeno secondo l'avviso della giurisprudenza
assolutamente prevalente, deducendone che, "ove il Tribunale del
riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 224- bis
c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per omessa
convalida (giacché una convalida tardiva dovrebbe considerarsi
tamquam non esset) e disporre l'immediata restituzione all'imputata
di quanto appreso dalla P.G. all'esito della perquisizione
domiciliare";
che nel presente giudizio si è costituita la parte privata
Longo Eliana, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Battista,
chiedendo che venga dichiarata "la illegittimità costituzionale
dell'art. 224- bis c.p.p. per violazione degli articoli 13 e 14 della
Costituzione nella parte in cui, giusto il richiamo operato dal
secondo comma dell'art. 14 alle 'garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale'", non è prevista la revoca di diritto e la
caducazione di ogni effetto - cosi come stabilito dal richiamato
terzo comma dell'art. 13 - del sequestro operato dall'autorità di
pubblica sicurezza in un privato domicilio, qualora non segua entro
quarantotto ore provvedimento di convalida dell'autorità
giudiziaria", ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile,
perché il giudice a quo, nel dare atto di un indirizzo
giurisprudenziale assolutamente prevalente, ha con ciò stesso
riconosciuto "l'esistenza, oltre che la possibilità, di una diversa
interpretazione", senza precisare "se intende seguire quell'indirizzo
prevalente oppure discostarsene";
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, approvato
con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, le cui disposizioni, ai sensi
dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), si direbbero immediatamente applicabili al procedimento a
quo, non operando nei suoi confronti il regime di ultrattività delle
disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni
previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo;
E che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:551 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte