Ordinanza n. 552/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 377 del
codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Gioia Cosimo, iscritta al
n. 496 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Solito Raffaele, iscritta
al n. 589 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 28
marzo e 4 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace,
sotto il profilo che tale norma, non consentendo il procedimento
contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione e mancanza
alla chiamata, assicura di fatto l'impunità e la libertà ai
disertori più ostinati, in violazione degli artt. 3, 52 e 112 della
Costituzione;
Considerato che identica questione la Corte ha deciso con la
sentenza n. 469 del 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale
della norma, e successivamente la conseguente manifesta
inammissibilità di altra identica questione con l'ordinanza n. 532
del 1990;
che pertanto anche la questione ora sollevata dev'essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare
di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della
Costituzione, per essere stata la norma denunciata già dichiarata
illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte