Ordinanza n. 553/2000
Altra decisione · depositata il 06/12/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1
e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme
in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), per la gestione del
servizio idrico integrato), promosso con ordinanza emessa il
28 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Latella
Santo ed altri contro il Comune di Reggio Calabria ed altre, iscritta
al n. 614 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione della Telecom Italia S.p.a. e
Telecom Italia Mobile S.p.a;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio, tendente ad ottenere
l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente
dell'Ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio
Calabria su richiesta della Telecom Italia s.p.a. per la
installazione di un palo metallico con annesso container per il
servizio radiomobile, il Tribunale amministrativo regionale della
Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6,
della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in
materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del
servizio idrico integrato), per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117
della Costituzione;
che il giudice rimettente premesso che la questione di
legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio a quo
essendo stati rigettati gli altri motivi del ricorso, sottolinea come
la norma impugnata, nel consentire la realizzazione di antenne di
rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera
autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona
prevista dal piano regolatore generale, porrebbe una deroga, del
tutto arbitraria, ai principi affermati dalla legislazione statale in
materia di pianificazione urbanistico-ambientale e di governo del
territorio, i quali, di contro, impongono il rilascio di una
concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra si
è costituita la Telecom Italia S.p.a., la quale ha fatto presente
che la legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14
(Disposizioni per la promozione del bilancio annuale 1999 e
pluriennale 1999-2001) ha introdotto sostanziali modifiche alla legge
regionale n. 10 del 1997 denunciata, ed ha chiesto pertanto che la
questione sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, che gli
atti siano restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione
della rilevanza della questione alla luce della normativa regionale
sopravvenuta.
Considerato che, in epoca successiva alla data dell'udienza di
discussione della causa avanti al giudice a quo e della decisione
dell'ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata la
legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per
la promozione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 24 maggio 1999,
contenente modifiche alle norme denunciate (al comma 1 e, per
riflesso, al comma 6), essendo stata, tra l'altro, soppressa la
previsione di "telecomunicazioni", fattispecie oggetto del presente
giudizio;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fa riferimento
l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:553 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte