Ordinanza n. 554/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1990
dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a
carico di Filippone Bruno, iscritta al n. 521 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bolzano, con ordinanza 14 giugno 1990, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di
procedura penale 1988, in quanto il patteggiamento sulla pena, così
come disciplinato dalla norma suddetta, viola gli artt. 3 (può
determinare ingiustificate disparità di trattamento fra imputati in
identica situazione processuale), 101, 102, 107 (esclude la libertà
di giudizio del giudice in ordine alla ricerca della prova e alla
determinazione della pena) e 76 (eccede i criteri direttivi e i
principi posti dalla legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81) della
Costituzione;
Ritenuto che questa Corte, con la sentenza n. 313 del 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena
indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di
sfavorevole valutazione;
che pertanto - venuto meno, a seguito della precitata sentenza,
il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione (la
impossibilità per il G.I.P. di non irrogare una pena che ritiene
inadeguata) - l'attuale questione di legittimità costituzionale
appare inammissibile perché già risolta dalla citata sentenza n.
313 del 1990;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura
penale 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 107 e
76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Bolzano con ordinanza indicata in epigrafe, per esser
stata la norma denunciata già dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 313 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte