Ordinanza n. 555/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 125/1989
- art. 8legge 214/1989
usata come parametro
citata
- art. 1187Codice civile
- art. 2963Codice civile
- art. 27Testo unico IVA
- art. 6legge 330/1994
- art. 3Sanzioni tributarie
- art. 3legge 662/1996
- art. 6legge 662/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia
di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto),
convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato
dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),
convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165,
promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1998 dalla Commissione
tributaria regionale di Napoli sul ricorso proposto dall'ufficio IVA
di Salerno nei confronti della German Auto s.r.l. in liquidazione,
iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, nel
corso di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso
di accertamento con il quale il competente ufficio IVA aveva irrogato
la sanzione amministrativa per il ritardato versamento periodico
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA effettuato dal contribuente nel
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, cadente
in giorno festivo, con ordinanza emessa il 17 giugno 1998, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile
1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2
giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165;
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata -
disponendo che le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'IVA
previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel caso in cui il
termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere
effettuati nel primo giorno lavorativo precedente - sarebbe lesiva
del principio di eguaglianza in quanto discriminerebbe
irragionevolmente i soggetti tenuti ai predetti versamenti dell'IVA
rispetto alla generalità dei debitori, per i quali varrebbe, invece,
l'opposta regola, risultante dal combinato disposto degli artt. 1187
e 2963 del codice civile, della proroga del termine al primo giorno
seguente non festivo;
che siffatta regola, di maggior favore per il debitore,
sarebbe stata del resto successivamente estesa anche alla specifica
materia tributaria, in virtù dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 330 semplificazione di talune disposizioni in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 27
luglio 1994, n. 473;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o,
comunque, di infondatezza della questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione - per effetto
del principio introdotto, nella materia delle sanzioni tributarie,
dall'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662) - sarebbe priva di rilevanza
nel giudizio a quo nel quale troverebbe applicazione la disposizione,
richiamata dallo stesso rimettente, contenuta nell'art. 6, comma 8,
del decreto-legge n. 330 del 1994, secondo la quale il pagamento
delle imposte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è in
via generale considerato tempestivo se effettuato il primo giorno
lavorativo successivo;
che la questione stessa sarebbe, in ogni caso, infondata nel
merito stante la diversità delle situazioni contemplate dalla norma
denunciata e da quella codicistica assunta a tertium comparationis,
tra loro in rapporto di species a qenus, così da giustificare la
diversità di disciplina;
che il mutato apprezzamento legislativo nel tempo,
manifestatosi attraverso la citata norma di cui all'art. 6, comma 8,
del decreto legge n. 330 del 1994, non potrebbe d'altro canto
costituire di per sé indice di violazione del generale criterio di
ragionevolezza.
Considerato che la Commissione tributaria regionale di Napoli
dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile
1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di
versamenti dell' imposta sul valore aggiunto) convertito in legge 2
giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo il quale le
liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono
essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente;
che il rimettente muove evidentemente dalla inapplicabilità
ratione temporis alla fattispecie sottoposta al suo giudizio della
diversa norma introdotta dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, in legge 27
luglio 1994, n. 473, secondo cui il pagamento di ritenute alla fonte,
imposte, tasse e contributi, il cui termine cade di sabato o di
giorno festivo, considerato tempestivo se effettuato il primo giorno
lavorativo successivo;
che il rimettente medesimo omette peraltro di considerare che
l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha
introdotto al comma 2, nella materia delle sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, il principio secondo cui
"salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato
a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce violazione punibile"; che il menzionato art. 6, comma 8,
del decreto-legge n. 330 del 1994 ha, in via generale, escluso la
tardività, e quindi l'assoggettabilità a sanzione, del pagamento
effettuato nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di un
termine cadente di sabato o di giorno festivo;
che nel giudizio a quo non deve, quindi, applicarsi, per
effetto del principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n. 472 del 1997, la norma denunciata dal rimettente;
che la questione va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile
1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2
giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonché altre disposizioni urgenti) convertito, con
modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte