Ordinanza n. 556/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 1d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma,
lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nel testo
sostituito dall'art. 5 della l. 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni
alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),
promossi con ordinanze emesse il 25 giugno 1984 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Roma e il 5 giugno 1986 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Milano, iscritte rispettivamente al n. 528
del registro ordinanze 1985 e al n. 291 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1/ prima
serie speciale dell'anno 1985 e n. 31/ prima serie speciale dell'anno
1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'art.10, 1° comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n.
114, alla lettera f) comprende tra gli oneri deducibili dal reddito
complessivo, tassabile con l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, "le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le
tasse e i contributi degli istituti statali";
che nel corso di un giudizio promosso da Confalone Giulio, la
Commissione tributaria di 1° grado di Roma sollevava, con ordinanza
emessa il 25 giugno 1984, questione di legittimità costituzionale
del predetto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
che, nel corso di un giudizio promosso da Bertoni Massimo, la
Commissione Tributaria di 1° grado di Milano, sollevava, con
ordinanza emessa il 5 giugno 1986, la stessa questione, in relazione,
oltre ai precetti costituzionali già indicati, anche agli artt. 33 e
34 Cost.;
che i giudici rimettenti deducono in proposito che la
disposizione sopracitata, fissando la deducibilità delle spese di
frequenza sia delle scuole private che di quelle statali in un unico
ammontare, parificherebbe nel trattamento fiscale situazioni del
tutto diverse, tenuto conto che le tasse e i contributi ammessi a
deduzione non rappresentano l'intero corrispettivo del costo del
servizio scolastico statale, coperto in larga misura dal sistema
tributario globale, laddove la retta privata costituisce invece
l'intero prezzo economico del servizio reso dagli istituti privati di
istruzione;
che, a detta della Commissione tributaria di Roma, tale
violazione risulterebbe vieppiù eclatante nel caso di specie, in cui
la frequenza della scuola privata non è già frutto di libera
scelta, comunque lecita e tutelabile, bensì è imposta in quanto,
non avendo lo Stato provveduto all'apertura di un istituto
linguistico nella zona di residenza del contribuente, era giocoforza,
per quest'ultimo, ricorrere alle prestazioni fornite da analogo
istituto privato;
che, infine, il trattamento fiscale deteriore riservato ai
fruitori dei servizi resi dagli istituti privati di istruzione
integrerebbe, ad avviso della Commissione Tributaria di Milano, una
vera e propria violazione del diritto allo studio garantito dagli
che l'Avvocatura, intervenuta in entrambi i giudizi, concludeva
per la non fondatezza della questione;
Considerato che i giudizi vanno riuniti avendo le ordinanze
sollevato identiche questioni;
che le determinazioni circa la deducibilità dal reddito
complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientrano
nell'esclusiva competenza del legislatore il quale, nella sua
discrezionalità, deve razionalmente valutare secondo criteri
politico-economici l'incidenza dell'onere sostenuto sulla produzione
del reddito nonché il nesso di proporzionalità dello stesso onere
con il gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessità
di conciliare "le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del
cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva,
non meno pressanti di quelli della vita individuale" (sent. n. 108
del 1983);
che, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore nel
senso di ammettere in deduzione le spese per frequenza di corsi di
istruzione secondaria e universitaria in misura comunque non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali, anche nel caso di frequenza di istituti privati,
appare all'evidenza non irragionevole, essendo diretta a stabilire un
generale trattamento di eguale contenuto indipendentemente dalle
singole preferenze familiari;
che l'argomento invocato dalla Commissione tributaria di 1°
grado di Roma, secondo cui la mancanza di un istituto pubblico di
istruzione nel luogo di residenza, costringerebbe il contribuente a
ricorrere ai servizi, senz'altro più costosi, resi da un istituto di
istruzione privato, non ha pregio, trattandosi di una diseguaglianza
connessa ad una situazione di mero fatto e pertanto non ascrivibile
alla norma denunciata;
che, quanto alla pretesa violazione del diritto allo studio
conseguente alla mancata previsione della detrazione dall'imponibile
dell'intero ammontare delle spese sostenute per la frequenza di un
istituto privato di istruzione, valgono le osservazioni sopra
formulate circa la discrezionalità spettante al legislatore e non
irrazionalmente esercitata;
che, pertanto, le censure di violazione degli artt. 3, 53, 33 e
34 Cost. si appalesano manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma, lettera f),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art.
5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 53 Cost. nonché 33 e 34 Cost., dalle Commissioni tributarie
di 1° grado di Roma e di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte