Ordinanza n. 56/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da
De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di
Milano, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 17 settembre 1993), la Commissione
tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da
De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di Milano
(R.O. n. 620 del 1993), ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3
e 53 della Costituzione - questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non
estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
alle pensioni ordinarie tabellari spettanti ai militari che non
abbiano raggiunto i minimi contributivi previsti dalla legge;
che, ad avviso del giudice remittente, la pensione privilegiata
ordinaria spettante al militare che non abbia compiuto l'anzianità
di almeno quindici anni di servizio utile, giusta la previsione
dell'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, avrebbe natura
risarcitoria e non reddituale, in quanto il titolo su cui si fonda la
concessione di siffatta pensione sarebbe costituito dalla invalidità
contratta e non dal periodo di servizio prestato, con conseguente
assimilazione alle pensioni di guerra, che godono della predetta
esenzione;
che, a sostegno della dedotta illegittimità della norma,
l'ordinanza richiama la sentenza di questa Corte n. 387 del 1989, con
la quale l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa alle pensioni
privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che analoga questione è stata dichiarata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, manifestamente
infondata da questa Corte con ordinanza n. 20 del 1992, nella quale
si è rilevata la non pertinenza del richiamo alla sentenza n. 387
del 1989, in quanto è vero che, con questa, la Corte ha esteso
l'esenzione dell'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari
spettanti ai militari di leva, in quanto aventi carattere non
reddituale analogamente alle pensioni di guerra, ma, nella stessa
occasione, la Corte non ha mancato di sottolineare la non
raffrontabilità fra la pensione privilegiata ordinaria comune e la
pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di
menomazioni riportate a causa del servizio di leva;
che trattasi di orientamenti di principio che trovano il loro
antecedente nella sentenza n. 151 del 1981, con la quale questa Corte
già rilevò la differenza esistente tra le pensioni privilegiate
ordinarie comuni (militari e civili), disciplinate dal d.P.R. n. 1092
del 1973, ed aventi carattere reddituale - per il presupposto
costituito dal rapporto di impiego o di servizio e dall'entità
comunque calcolata in relazione alla base pensionabile - e le
pensioni di guerra, disciplinate dal d.P.R. n. 915 del 1978, che
hanno carattere risarcitorio, in quanto collegate unicamente alla
lesione o infermità derivante da evento bellico e di ammontare
determinato, normalmente, solo in funzione del danno subito;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione;
che, per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 2
della Costituzione, l'ordinanza di remissione si limita ad invocare
tale parametro, senza addurre alcuna motivazione e, pertanto, la
questione deve essere dichiarata, sotto questo profilo,
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della medesima questione,
sollevata nella ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 2
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte