Art. 52Diritto al trattamento normale

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di eta' il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianita' inferiore a quella indicata nel comma precedente. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo. Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo e' necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo. Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo e' liquidata la pensione, previa rifusione della indennita' per una volta tanto precedentemente percepita. Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art52 · fonte su Normattiva