Ordinanza n. 563/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 196Codice penale
- art. 136legge 1424/1940
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136, primo
comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale) e 329,
primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale),
promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1979 dal Tribunale di
Savona, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Campanella - Cantieri
navali e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Savona
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge
25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale) e 329, primo comma, del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), in quanto configurano
la civile responsabilità del titolare di stabilimenti industriali in
cui viene commesso delitto di contrabbando;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che innanzi alla Corte si è costituita la S.p.A. "Campanella"
Cantieri Navali, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Medina,
concludendo per l'accoglimento della questione di costituzionalità;
Considerato che gli artt. 136, primo comma, della legge n. 1424
del 1940, e 329, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, contengono
regole di diritto sostanziale che non incidono in alcun modo sui
poteri delle parti nel processo né, tanto meno, comportano
limitazioni alla facoltà di prova delle parti stesse;
che, di conseguenza, non può dirsi violato il diritto alla
difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost.;
che, d'altra parte, questa Corte, nel pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale delle obbligazioni civili da reato
previste dall'art. 196 Cod. pen., ha escluso la natura di pena delle
obbligazioni medesime (cfr. Sent. n. 40 del 1966);
che la previsione dell'obbligazione civile contenuta nelle
disposizioni impugnate costituisce una specificazione del principio
di cui all'art. 196 Cod. pen. e, quindi, del tutto inconferente
appare la censura sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma,
che attiene alla funzione rieducativa della pena e non delle sanzioni
civili conseguenti all'accertamento del reato;
che, infine, la diversità di natura tra sanzione pecuniaria
infliggibile al condannato ed obbligazione civile del committente
(cfr., ancora, Sent. n. 40 del 1966) fa sì che non possa essere
paragonata la posizione dell'autore del reato di contrabbando con
quella dell'obbligato civilmente ai sensi degli articoli impugnati;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Savona è da ritenersi manifestamente
infondata anche in riferimento all'assunta violazione del principio
di eguaglianza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1956, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge 25 settembre
1940, n. 1424, e 329, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Savona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte