Art. 196 c.p.Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

[1]((Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

[2]Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art196 · fonte su Normattiva