Ordinanza n. 563/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 452
dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990
dal Pretore di Sorrento nel processo penale a carico di Paduano
Antonino ed altro, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 5 giugno
1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
566, ottavo comma, del codice di procedura penale, "in riferimento"
all'art. 452 dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il
dissenso del pubblico ministero "in ordine alla scelta del giudizio
abbreviato precluda al giudice l'applicazione della diminuente
premiale di cui all'art. 442, secondo comma, del C.P.P.", per
contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102,
primo comma, della Costituzione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile
promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi
dell'art. 566 del codice di procedura penale;
e che, quindi, oggetto di censura è in effetti il solo art.
452, secondo comma, del codice di procedura penale, l'altra
disposizione risultando coinvolta nel giudizio di legittimità
soltanto perché contiene un richiamo all'art. 452, secondo comma;
che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, sia nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta
di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso, sia nella parte in cui
non prevede che il giudice, allorché, a giudizio direttissimo
concluso, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di
Sorrento con ordinanza del 5 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte