Ordinanza n. 564/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo
comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 maggio 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona nel processo penale a
carico di La Rocca Carmelo Francesco, iscritta al n. 526 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 20 luglio 1990 dal Pretore di Isernia -
Sezione distaccata di Venafro nel processo penale a carico di Potena
Pasqualino, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 2 luglio 1990 dal Pretore di Prato nel
processo penale a carico di Pieroni Rinaldo ed altro, iscritta al n.
630 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti l'atto di costituzione della S.I.A.E., nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, il Pretore di
Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e il Pretore di Isernia Sezione
distaccata di Venafro con ordinanza del 20 luglio 1990 hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 445, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la
sentenza con la quale viene disposta l'applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche quando è pronunciata dopo la chiusura
del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi;
e che il Pretore di Prato e il Pretore di Isernia - Sezione
distaccata di Venafro hanno anche denunciato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 444,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
preclude al giudice, con la sentenza che applica la pena richiesta
dalle parti, di decidere sulla domanda proposta dalla parte civile;
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate, mentre nel giudizio promosso dal Pretore di Prato si è
costituita la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
con atto di costituzione e deduzioni depositato il 30 ottobre 1990,
domandando che la Corte, previo riesame della sentenza n.443 del
1990, dichiari, in riferimento agli artt.3, 24, primo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione, l'illegittimità sia dell'art. 444,
secondo comma, sia dell'art.445, primo comma, del codice di procedura
penale;
Considerato che le ordinanze sollevano identiche questioni e che,
quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte, con la ricordata sentenza n.443 del 1990, che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.444, secondo
comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento
delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
parziale, sentenza successiva a tutte e tre le ordinanze di
rimessione, ha già dichiarato inammissibile - perché irrilevante
nei giudizi penali, nei quali mai la norma censurata potrebbe trovare
applicazione - la questione di legittimità dell'art.445, primo
comma, secondo periodo, dello stesso codice, nella parte in cui
prevede che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi, e ha già dichiarato
non fondata la questione di legittimità dell'art. 444, secondo
comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti, il giudice, se vi è
costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa
domanda;
e che né le ordinanze di rimessione né le deduzioni della
parte privata costituita adducono argomenti nuovi o diversi rispetto
a quelli esaminati dalla corte nella predetta pronuncia;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 24 e 25
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, dal Pretore di
Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e dal Pretore di Isernia -
Sezione distaccata di Venafro con ordinanza del 20 luglio 1990;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24 e 25
della Costituzione, dal Pretore di Prato con ordinanza del 2 luglio
1990 e dal Pretore di Isernia - Sezione distaccata di Venafro con
ordinanza del 20 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:564 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte