Ordinanza n. 564/2000
Altra decisione · depositata il 20/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 27legge 479/1999
- art. 56legge 479/1999
- art. 223legge 479/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 del
codice di procedura penale e 223 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n.51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado), come modificati dagli artt. 27 e 56 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 2000
dalla Corte d'assise di Lanciano nel procedimento penale a carico di
T. M. ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 marzo 2000, la Corte d'assise
di Lanciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438
cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 27 della legge 16 dicembre
1999 n. 479) e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado), come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre
1999, n. 479, nella parte in cui non prevedono la possibilità per
l'imputato di chiedere il giudizio abbreviato, prima dell'inizio
dell'istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stato rinviato a
giudizio a seguito di udienza preliminare tenutasi nel periodo
compreso tra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000;
che, ad avviso del rimettente, in forza della ricostruzione
del sistema normativo alla luce del regime transitorio ex d.lgs.
n. 51 del 1998 e della successiva legge n. 479 del 1999 nella loro
successione rispetto alla pregressa normativa, verrebbero a
delinearsi tre diverse discipline del rito abbreviato e precisamente:
il "vecchio rito abbreviato ordinario", ammissibile davanti al
giudice dell'udienza preliminare solo a condizione che vi sia il
consenso del pubblico ministero e che il giudice ritenga il processo
definibile allo stato degli atti; il "rito abbreviato transitorio",
introdotto dall'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, ammissibile
dinanzi al giudice del dibattimento, a condizione che si tratti di
richiesta formulata nei giudizi in corso alla data di efficacia del
d.lgs. citato (e cioè 2 giugno 1999) e che il relativo giudizio de
quo al momento della richiesta, non sia ancora pervenuto alla fase
dell'istruttoria dibattimentale e rispetto al quale si prescinde
tanto dal consenso del pubblico ministero che dalla positiva
valutazione giudiziale della decidibilità allo stato degli atti; il
"nuovo rito abbreviato ordinario", introdotto con la modifica
dell'art. 438 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27 della legge
n. 479 del 1999, ammissibile davanti al giudice dell'udienza
preliminare, per la generalità dei procedimenti con udienza
preliminare non conclusa (ovvero con dibattimento, se non preceduto
da udienza preliminare, non ancora aperto) in epoca antecedente al 2
gennaio 2000, data di vigenza della citata legge n. 479 del 1999;
che, a parere del rimettente, proprio dalla tripartizione
tracciata emergerebbe il profilo della discriminazione oggetto della
denunzia di incostituzionalità, rispetto a quegli imputati tratti a
giudizio in data successiva al 2 giugno 1999, ma antecedente a quella
del 2 gennaio 2000: ciò in quanto, mentre gli imputati tratti a
giudizio prima del 2 giugno 1999 possono giovarsi del rito abbreviato
ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998 e, d'altra parte,
gli imputati che si trovino in udienza preliminare successivamente
alla data del 2 gennaio 2000 di quello, nelle forme del tutto
analoghe, dell'art. 438 cod. proc. pen., gli imputati rinviati a
giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. 19
febbraio 1998 n. 51 e quella di entrata in vigore della legge 16
dicembre 1999, n. 479 avrebbero la sola possibilità di richiedere il
giudizio abbreviato ai sensi della precedente normativa e, quindi,
con presupposti processuali certamente più sfavorevoli;
che pertanto, ad avviso del giudice a quo tale situazione
violerebbe il parametro costituzionale di eguaglianza di cui all'art.
3 della Costituzione, realizzando una disparità di trattamento del
tutto ingiustificata in quanto la possibilità di giovarsi della
nuova disciplina del rito alternativo, indubbiamente più favorevole
rispetto a quella precedente, verrebbe a dipendere da un dato
temporale ed estrinseco, quale la data del decreto che dispone il
giudizio, irragionevolmente discriminatorio rispetto ad imputati che
si trovino in identica posizione processuale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare
nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili
innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione
sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise di
Lanciano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:564 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte