Ordinanza n. 565/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 393Codice di procedura penale
- art. 395Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 396 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi, iscritta al
n. 549 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 17 maggio
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 396 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la
richiesta di incidente probatorio venga notificata anche al difensore
della persona sottoposta alle indagini;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, un'analoga
questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all'art. 396,
anche gli artt. 393 e 395 del codice di procedura penale, sul
presupposto che, "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo
dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa
fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla
notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di
considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche
il difensore della persona sottoposta alle indagini";
che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli allora esaminati;
e che, quindi, la questione qui proposta deve dirsi
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 396 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della
Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 17 maggio
1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte