Ordinanza n. 57/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo
comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. sulle
elezioni comunali 16 maggio 1960, n. 570, e degli artt. 278 e seguenti
del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con
deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Ocre il 23 giugno 1962
su ricorso di Rossi Emilio, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del
13 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Ocre, in sede
giurisdizionale, con deliberazione del 23 giugno 1962, ha sollevato, di
ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma,
28, primo comma, 55, primo comma, 75 (rectius 65) e 76, del T.U. 16
maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, perché in contrasto con
gli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione; nonché la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per contrasto con l'art. 102
della Costituzione e con il n. VI delle disposizioni transitorie;
che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1962, n.
239;
che, in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che non è pertinente nell'attuale controversia il richiamo
agli artt. 1, 2 e 24 della Costituzione;
che, con sentenza n. 6 del 1963, questa Corte ha dichiarato non
fondata, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, la questione di
legittimità degli articoli del testo unico del 1960 sopra menzionati,
osservando: che essi riguardano il sistema adottato dal legislatore
ordinario, per le elezioni nei Comuni con popolazione non superiore ai
10.000 abitanti; che, anche in base a tale sistema ed alle disposizioni
che ne regolano la concreta attuazione, tanto agli elettori, quanto ai
candidati, vengono riconosciuti gli stessi diritti e le stesse
limitazioni senza che risulti alterato - come pure si assume
nell'attuale controversia - il risultato dell'elezione, né travisata
la volontà del corpo elettorale;
che, in base ai rilievi anzidetti, i quali implicitamente, ma
necessariamente si riferiscono pure all'art. 11, primo comma, del testo
unico del 1960, che riguarda, appunto, il sistema elettorale nei Comuni
con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è da escludere la
illegittimità di detta disposizione;
che non sussiste alcun contrasto neppure con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione;
che, non ravvisandosi sussistere, né sono state addotte ragioni
che inducano a modificare la precedente decisione;
che, con sentenza n. 42 del 1961, questa Corte ha ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e
seguenti del testo unico sulla finanza locale sopracitato, con rife
rimento agli artt. da 101 a 108 della Costituzione, e che, in relazione
alla questione medesima non sussistono ragioni per modificare la
decisione in precedenza richiamata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11, primo comma, 28, primo comma, 55, primo
comma, 65 e 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni
comunali, sollevata con deliberazione del Comune di Ocre del 23 giugno
1962, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione;
dichiara, altresì, la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata con la
deliberazione sopra indicata, in riferimento agli artt. 101 e seguenti
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte