Ordinanza n. 57/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 17legge 576/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo
comma, n. 2, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso
con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Roma è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma,
n. 2, della l. 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), là dove è previsto
che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per
l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre
che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata
nell'anno 1976, la somma già versata ai sensi dell'art. 17 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in
proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di
ciascuno di essi "al lordo delle ritenute d'acconto";
che la norma, secondo il Collegio rimettente, operando la
ripartizione al lordo delle dette ritenute avvantaggerebbe l'un
coniuge a danno dell'altro, con violazione del principio
d'eguaglianza in generale e dei coniugi in particolare (artt. 3 e 29
Cost.);
che è stata sollevata, altresì, questione di legittimità
costituzionale del successivo comma dello stesso art. 21, legge n.
114, nella parte in cui dispone circa il pagamento degli interessi e
della soprattassa previsti;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza delle dedotte questioni;
Considerato che la normativa concerne la nuova disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, operante nei
confronti dei coniugi posteriormente alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale in tema di cumulo di redditi (sentenza
n. 179 del 1976), introdotta con la l. 13 aprile 1977, n. 114, onde
regolare le passate imposizioni;
che dovendosi ripartire tra i coniugi i versamenti operati in
sede di imposizione congiunta, il legislatore vi ha provveduto in
proporzione all'ammontare - al lordo delle ritenute - delle imposte
liquidate nei confronti di ciascuno di essi;
che il criterio seguito non appare irrazionale e arbitrario,
poiché la precedente tassazione congiunta restava certamente
influenzata dal coacervo dei redditi sicché nella disciplina
intertemporale successiva occorreva, nei limiti in cui ciò fosse
reso possibile, e con valutazione discrezionalmente esercitata, tener
conto del lordo d'imposta, così risalendo in apice all'incidenza
dell'ammontare di ciascun reddito;
che il Collegio a quo denuncia altresì la violazione dell'art.
23 Cost., sull'assunto che "l'obbligo degli interessi come
obbligazione patrimoniale, non esisteva al tempo della
dichiarazione", nonché del successivo art. 25, secondo comma, a
tenore del quale sarebbe escluso ogni tipo di sanzione per fatti non
considerati dalla legge come illeciti al momento in cui sono stati
commessi;
che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza
di rimessione, a mente dell'ultima parte dell'indicato comma resta
escluso che interessi e soprattassa possano conseguire al nuovo
sistema di liquidazione, restando colpite unicamente le irregolarità
anteriori, desumibili, cioè, dalla dichiarazione originaria;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2 della l. 13 aprile
1977, n. 114 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche - sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge predetta, sollevata,
in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte