Ordinanza n. 57/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 425/1984
- art. 2legge 425/1984
- art. 3legge 27/1981
- art. 1legge 795/1982
usata come parametro
- art. 108Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 3legge 425/1984
- art. 1legge 27/1981
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura), degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e
dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle
indennità spettanti ai giudici popolari), promosso con ordinanza
emessa il 14 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Genova nel
procedimento civile vertente tra la Provincia di Genova e la S.r.l.
Cooperativa Agricola Villa Fontana, iscritta al n. 457 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra Provincia
di Genova e S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, il Giudice
conciliatore di Genova, con ordinanza del 14 luglio 1989, ha
sollevato, ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425,
dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 1 della
legge 25 ottobre 1982, n. 795, nella parte in cui non estendono ai
giudici conciliatori la indennità c.d. di rischio o di funzione
riconosciuta ai magistrati ordinari e successivamente estesa ai
giudici delle giurisdizioni speciali nonché ai giudici popolari;
che il giudice a quo, in particolare, denuncia il contrasto
delle norme impugnate con i parametri costituzionali invocati, in
quanto il mancato riconoscimento economico non assicurerebbe
l'indipendenza dei giudici conciliatori i quali, pur svolgendo
"un'effettiva estesa funzione giurisdizionale" che interferisce con
la personale attività lavorativa e quindi sul reddito stesso
specialmente allorché svolgano libera attività professionale,
verrebbero discriminati, senza razionale giustificazione, rispetto
alle altre categorie cui è riconosciuta detta indennità;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice
rimettente ha ritenuto che essa incide sulla indipendenza del
giudicante e quindi può influire sulla decisione che il giudice è
chiamato a pronunciare, donde la sua pregiudizialità;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, eccependo la inammissibilità della questione, che concerne
norme estranee all'oggetto del giudizio a quo, e rilevandone nel
merito la infondatezza in relazione ai parametri invocati;
Considerato che la questione non è rilevante nel giudizio a quo,
poiché, come in fattispecie analoghe ha affermato questa Corte
(ordinanze nn. 594 del 1989 e 326 del 1987, sentenza n. 196 del
1982), le disposizioni denunciate non incidono sul rapporto che il
giudice rimettente è chiamato a decidere, in quanto non sono
direttamente attinenti alla titolarità della funzione
giurisdizionale né di esse deve farsi applicazione sul giudizio a
quo;
che, inoltre, l'attività di giudice conciliatore, come ammette
lo stesso giudice a quo, viene di norma esercitata in aggiunta
all'esercizio della professione, là dove la corresponsione
dell'indennità in argomento è collegata al servizio istituzionale
svolto dai magistrati, per i quali opera il principio
dell'omnicomprensività della retribuzione;
che infine l'estensione dell'indennità ai giudici popolari
trova la sua ratio nella parificazione retributiva di questi agli
altri membri del collegio, per il periodo di svolgimento delle
funzioni ed in ragione della natura di munus propria delle stesse;
che pertanto la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt.
108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati),
dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il
personale di magistratura) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982,
n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici
popolari), dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte