Ordinanza n. 57/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 477/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo
comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
18 aprile 1991 dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara,
sul ricorso proposto da Fraccalvieri Erasmo contro il Provveditorato
agli Studi di Pescara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui non consente
al personale della scuola non in servizio al 1° ottobre 1974 di restare in servizio fino al 70° anno di età, per il raggiungimento del
periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del
trattamento pensionistico";
che il giudice a quo premette che il ricorrente ha impugnato
l'atto con cui è stata respinta la propria istanza di trattenimento
in servizio fino al compimento del 70° anno di età, rivendicando in
sostanza il diritto a rimanere in servizio al fine di conseguire un
miglioramento del trattamento pensionistico, ma che, tuttavia, l'art.
15, secondo comma, della legge n. 477 del 1973 riconosce tale
diritto, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale,
soltanto al personale che alla data del 1° ottobre 1974 fosse in
servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, e non anche
al personale che, come il ricorrente, alla data anzidetta era legato
all'Amministrazione da un rapporto precario;
che, ad avviso del remittente, il sistema attualmente vigente,
secondo cui - a seguito delle sentenze di questa Corte n. 207 del
1986 e n. 444 del 1990 - mentre il personale in servizio al 1°
ottobre 1974 può rimanere in servizio fino al compimento del 70°
anno di età per conseguire un trattamento di quiescenza in misura
più favorevole, quello assunto dopo tale data ha diritto di rimanere
in servizio al solo fine di raggiungere il minimo di pensione,
presenta elementi di contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione, in quanto, una volta che con le anzidette pronunce di
questa Corte da un lato si è ritenuta meritevole di tutela
l'esigenza di conseguire un miglioramento del trattamento
pensionistico e dall'altro si è stabilito che alla norma che fissa
la data del 1° ottobre 1974 non può attribuirsi esclusivamente la
ratio di evitare una reformatio in peius, si verifica, in primo
luogo, una ingiustificata discriminazione tra personale della scuola
assunto prima o dopo il 1° ottobre 1974 (art. 3 della Costituzione),
e, in secondo luogo, si viola anche l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione stessa, non potendosi disconoscere che oggi
l'ordinamento accorda una specifica tutela anche in ordine al
conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'inammissibilità - a causa
dell'incertezza dei presupposti di fatto da cui muove il giudice a
quo -, ovvero, in subordine, per l'infondatezza della questione;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto si evince
chiaramente dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente, pur
avendo già raggiunto il minimo della pensione, rivendica il diritto
di esser trattenuto in servizio oltre il 65° anno di età al fine di
ottenere un miglioramento del trattamento pensionistico e che il
giudice a quo solleva l'anzidetta questione nel presupposto che, non
essendo il ricorrente stesso in servizio alla data del 1° ottobre
1974, il ricorso, sulla base della normativa vigente, dovrebbe essere
rigettato;
che, nel merito, va, in primo luogo, chiaramente esclusa la
violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn.
238 del 1988, 461 del 1989, 444 del 1990, 282 e 440 del 1991) il
detto precetto impone che sia garantito a tutti i lavoratori il
diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non
anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del
trattamento di quiescenza: in coerenza con detto principio sono state
ritenute illegittime norme che non consentivano il trattenimento in
servizio a chi non avesse ancora maturato l'anzianità minima per il
diritto a pensione, ma soltanto per il tempo a ciò strettamente
necessario (e comunque non oltre il 70° anno di età: cfr. citate
sentt. n. 444 del 1990 e 282
del 1991);
che va, parimenti, esclusa la dedotta violazione del principio
di eguaglianza - per disparità di trattamento tra il personale
scolastico a seconda che fosse o meno in servizio alla data del 1°
ottobre 1974 -, in quanto, premesso, in linea generale, che la
fissazione del collocamento a riposo al 65° anno di età per i
pubblici dipendenti resta tuttora la regola, pur in presenza di varie
eccezioni (cfr. sentt. n. 440, 490 e 491 del 1991), in ordine al
personale della scuola deve osservarsi che il secondo e il terzo
comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 - come questa
Corte ha già avuto occasione di rilevare (v., da ult., citata sent.
n. 490 del 1991) - hanno previsto, rispetto a tale principio generale
(ribadito nel primo comma dello stesso art. 15), una disciplina di
deroga transitoria a beneficio di coloro che si trovavano in servizio
alla data anzidetta, a decorrere dalla quale veniva introdotto un
limite di età per il collocamento a riposo in parte nuovo e comunque
uniforme per tutto il personale in questione: ne consegue che la
norma impugnata, per la sua anzidetta natura, si sottrae a censure di
illegittimità in riferimento al principio di eguaglianza, tendenti
ad estenderne l'ambito applicativo, a meno che la stessa non
costituisca frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale
od arbitraria; il che va - per quanto ora detto - chiaramente
escluso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio
1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello
Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di
Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte