Ordinanza n. 571/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 180/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 5-bisd.l. 553/1996
citata
- art. 3Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza emessa il 14
aprile 2000 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale
a carico di G.A., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il tribunale militare di Verona ha sollevato, con
ordinanza del 14 aprile 2000, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981,
n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione;
che, nel giudizio a quo procedendosi nei confronti di un
imputato avente il grado di tenente generale, il Collegio giudicante,
in applicazione della norma censurata, era stato composto con la
designazione di un militare di pari grado dell'imputato, astenutosi -
ai sensi dell'art. 289, primo comma, numero 3, del codice penale
militare di pace - con dichiarazione accolta dal presidente del
tribunale;
che, secondo il rimettente, poiché nella circoscrizione del
tribunale militare di Verona non vi erano altri ufficiali in servizio
di grado pari a quello dell'imputato, il presidente del tribunale ha
composto il Collegio mediante una "nuova estrazione sulla più estesa
base territoriale della circoscrizione della Corte militare di
appello, sezione di Verona";
che, ad avviso del Collegio, la designazione del giudice non
professionale mediante estrazione su base "subdistrettuale" sarebbe
illegittima, sia perché non è prevista dall'art. 2, terzo comma,
della legge n. 180 del 1981, sia perché l'identificazione
dell'ambito territoriale per l'estrazione, in considerazione della
possibilità di scelta tra due alternative - il distretto della corte
militare di appello, ovvero la circoscrizione della sezione
distaccata - risulterebbe frutto della discrezionale determinazione
del presidente del tribunale militare, in violazione del principio
della precostituzione del giudice (art. 25, primo comma, della
Costituzione) ed in contrasto con il principio di eguaglianza (art.
3, primo comma, della Costituzione), poiché, a causa della ritenuta
inapplicabilità dell'art. 5-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, la
mancanza di un criterio di composizione del collegio nel casoin cui
l'imputato abbia il grado di tenente generale o equiparato
realizzerebbe una irragionevole discriminazione in danno di chi
presta servizio all'interno di una circoscrizione nella quale non
esistono ufficiali in numero tale da permettere il sorteggio;
che, conclusivamente, il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui
non prevede che, in ipotesi di giudizio a carico di ufficiale con il
grado di tenente generale o equiparato, l'estrazione del giudice
"d'arma non possa essere effettuata tra gli ufficiali, in possesso
del grado richiesto, che prestano servizio al di fuori della
circoscrizione del Tribunale militare, se nell'ambito della stessa
non vi siano ufficiali aventi un grado pari a quello dell'imputato";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata, in quanto il riferimento ad un ambito
territoriale differente da quello previsto dalla norma impugnata,
allo scopo di permetterne il funzionamento, determinerebbe un
ampliamento del numero dei soggetti da sorteggiare e sarebbe conforme
al criterio di casualità della scelta, così da realizzare il
principio di precostituzione del giudice, non ledendo nessuno dei
parametri costituzionali indicati.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 180 del 1981,
muovendo dalla premessa che la norma, non disciplinando il caso in
cui, a causa della mancanza nella circoscrizione territoriale del
tribunale militare di ufficiali in servizio di grado almeno pari a
quello dell'imputato, non sia possibile provvedere alla sostituzione
del giudice militare non professionale astenutosi, rimetterebbe al
presidente del tribunale militare l'identificazione dell'ambito
territoriale di riferimento per l'estrazione a sorte, in violazione
degli artt. 3, primo comma e 25, primo comma, della Costituzione;
che l'ipotesi dell'impossibilità di comporre il Collegio, a
seguito della ricusazione o dell'astensione del giudice, è stata
espressamente disciplinata per il processo penale militare dall'art.
5-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23
dicembre 1996, n. 652, il quale, eliminando una lacuna segnalata
anche dal Consiglio della magistratura militare (delibera 17 luglio
1996), ha stabilito che, qualora non sia "possibile procedere alla
sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti
dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale" - ossia
con altro magistrato dello stesso ufficio secondo le leggi di
ordinamento giudiziario - "il tribunale militare rimette il
procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo
conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso
marittima";
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio
dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, non può ritenersi
leso se lo spostamento di competenza derivi dall'accertamento
obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e sia diretto ad assicurare
la continuità, l'efficienza della funzione giurisdizionale e, nel
contempo, l'indipendenza e l'imparzialità del giudizio con la tutela
del diritto di difesa (ordinanza n. 439 del 1998; sentenza n. 168 del
1976; ordinanza n. 132 del 1977);
che il citato art. 5-bis stabilendo quale presupposto della
rimessione l'impossibilità di sostituire il giudice in base alle
leggi di ordinamento giudiziario, non distingue a seconda che questa
riguardi il giudice professionale o il c.d. giudice "d'arma , sicché
l'affermazione della sua applicabilità soltanto qualora
l'impossibilità riguardi il primo e non il secondo si risolve
nell'introduzione di un presupposto ulteriore, che preclude
l'operatività della disposizione, la quale assicura invece,
nell'osservanza dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, il
rispetto del criterio della casualità della scelta del giudice non
professionale tra ufficiali di grado almeno pari a quello
dell'imputato, mediante la prevista estrazione a sorte all'interno di
una circoscrizione territoriale predeterminata dal legislatore;
che, pertanto, le censure prospettate, poiché derivano
dall'erronea premessa dell'inapplicabilità nella specie del citato
art. 5-bis e configurano un funzionamento patologico della norma
impugnata, devono essere dichiarate manifestamente infondate
(sentenza n. 392 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7
maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte