Ordinanza n. 576/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 636/1939
- art. 4legge 903/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la
vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito in legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modifiche ed integrazioni, e 4,
primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Mazzoli Gianfranco e I.N.P.S.,
iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Mazzoli Gianfranco, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da
Mazzoli Gianfranco contro l'I.N.P.S. diretto all'accertamento della
sua facoltà di optare per il conseguimento della pensione di
vecchiaia al compimento del 55° anno di età come per le lavoratrici,
con ordinanza del 13 aprile 1990 (R.O. n. 524 del 1990), ha
sollevato, su istanza del ricorrente, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, nella parti in cui non consentono anche al lavoratore, come
alla lavoratrice, la facoltà di optare per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, in presenza degli altri requisiti di legge, al
compimento del 55° anno di età anziché al 60° anno, per violazione
degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione;
che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha
concluso per l'accoglimento della questione, rilevando che, per
effetto della giurisprudenza costituzionale, la donna ha ormai il
diritto e non la mera facoltà di collocarsi in pensione in uno degli
anni di età che vanno dal 55° al 60° e che tale diritto non può
essere negato anche al lavoratore;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata da
questa Corte manifestamente infondata (ordinanza n. 703 del 1988),
trovando il trattamento riservato alla donna adeguata giustificazione
nella peculiare sua posizione in seno alla famiglia e nelle connesse
necessità di soddisfare le sue proprie ed esclusive esigenze;
che non sono addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli
allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e
per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione
per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità
e la natalità), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modifiche ed integrazioni, e 4, primo comma, della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte