Ordinanza n. 576/2000
Altra decisione · depositata il 21/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 7d.l. 341/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2,
del codice di procedura penale e dell'art. 72 del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 2000 dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta nel procedimento
penale a carico di M. G., iscritta al n. 413 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di M. G;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Caltanissetta, dopo aver premesso di esser chiamato a
decidere con le forme del giudizio abbreviato in ordine alla
posizione di due persone, una delle quali imputata di due omicidi
pluriaggravati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli articoli 442, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 72 cod. pen.
nella parte in cui non prevedono che, congiuntamente alla pena
detentiva di anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della
pena dell'ergastolo, possa venire inflitto l'isolamento diurno entro
i limiti edittali previsti e nella misura ritenuta congrua dal
giudice;
che a parere del giudice rimettente la normativa denunciata
si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
irragionevolmente determina l'applicazione del medesimo trattamento
sanzionatorio, tanto nei confronti dell'imputato condannato per un
solo delitto punito con la pena dell'ergastolo, che nei confronti
dell'imputato del quale venga invece affermata la penale
responsabilità per più delitti che comportino la condanna alla pena
perpetua;
che vulnerato risulterebbe anche l'art. 112 della Carta
fondamentale, in quanto, pur in presenza di un effettivo
riconoscimento della responsabilità dell'imputato per tutti i reati
punibili con l'ergastolo successivi al primo, sarebbe preclusa
l'applicazione di qualunque sanzione penale "e anche di quel minimum
di afflizione che conseguirebbe all'irrogazione dell'isolamento
diurno";
che nel giudizio si è costituita la parte privata, chiedendo
che la Corte dichiari inammissibile o comunque infondata la sollevata
questione.
Considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di
rimessione, è stato emanato il d.l. 24 novembre 2000, n. 341
(Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza
dell'amministrazione della giustizia), il cui art. 7 ha, nel comma 1,
fornito interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo
periodo, cod. proc. pen., affermando che l'espressione "pena
dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza
isolamento diurno; mentre il comma 2 del medesimo art. 7 ha novellato
l'art. 442, comma 2, del codice di rito, aggiungendo, in fine, il
periodo : "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi
di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella
dell'ergastolo";
che, alla luce di tali innovazioni, si impone, pertanto, la
restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi se
la proposta questione sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte