Ordinanza n. 58/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1969 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo
(rectius terzo) comma, in relazione all'art. 231, secondo (rectius
primo) comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 15 marzo 1968 dal pretore di Desio nel procedimento penale a
carico di Tagliabue Gaetano, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del
18 maggio 1968;
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
del Giudice Ercole Rocchetti;
Ritenuto in fatto che, con l'ordinanza di cui sopra, è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dei citati
articoli del Codice di procedura penale perché dal loro combinato
disposto deriva che, nei procedimenti con istruzione sommaria di
competenza del pretore, l'imputato può essere tratto a giudizio anche
se non sia stato previamente interrogato, il che, secondo il giudice a
quo, contrasterebbe con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione,
che assicura all'imputato il diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento;
dato atto che la parte privata non si è costituita, né è
intervenuto in causa il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, la medesima
questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non
fondata e che essa, riproposta successivamente, è stata dichiarata
manifestamente infondata dalla Corte con le ordinanze nn. 4 e 70 del
1968, in mancanza di nuovi Validi motivi che indussero a riesaminare il
precedente giudicato;
Considerato altresì che i principi enunciati nella richiamata
decisione della Corte devono essere riaffermati, non essendo stata
dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87, del 1953, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 398, terzo comma, in relazione all'art. 231,
primo comma, del Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza
del pretore di Desio in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte