Ordinanza n. 58/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 8legge 87/1953
- art. 8d.P.R. 1842/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
1751, primo comma, del codice civile e 8 dell'accordo economico
collettivo del 30 giugno 1938, per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 novembre 1969 dalla Corte d'appello di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Randone Mario e la s.r.l.
"Alce", iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 5 aprile 1970 dal tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Di Giorgi Antonino e Dagnino Guido e
l'ENASARCO, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che la prima delle due ordinanze indicate in epigrafe
solleva in riferimento all'art. 36 della Costituzione la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1751 ; comma primo, del codice
civile e 8 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938
"convalidato con decreto presidenziale 26 dicembre 1960, n. 1842",
nella parte in cui codesti articoli dispongono che non è dovuta
l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato
da fatto imputabile all'agente;
che la seconda ordinanza solleva la questione limitatamente
all'art. 1751 ; comma primo, e però in riferimento anche all'art. 5
della Costituzione;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che nei due giudizi nessuna delle parti si è costituita e non ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con sentenza n. 75 del 1970 questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1751 ; comma primo, in riferimento agli articoli 3, 4 e 36
della Costituzione;
che relativamente a detta questione non sono stati addotti motivi
nuovi o tali che possano indurre a modificare la precedente decisione;
che, avendo il d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842, attribuito
efficacia erga omnes solo all'accordo economico collettivo del 13
ottobre 1958, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 è inammissibile
perché sollevata a proposito di una norma facente parte di un atto che
non ha forza di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9; secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 dell'accordo
economico collettivo 30 giugno 1938 (per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale), sollevata, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1751 ; comma primo, del codice civile,
sollevata con l'anzidetta ordinanza nonché con quella, del pari
indicata in epigrafe, del tribunale di Palermo, in riferimento agli
artt. 5 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 75 del 20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte