Ordinanza n. 58/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665
del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13
febbraio 1976 dal pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra
la Società Acquaviva e Risoldi Aurelio, iscritta al n. 362 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Roma ha
inteso sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., questione
di legittimità costituzionale degli artt. 659 del codice di procedura
civile (il quale prevede che se il godimento di un immobile costituisce
il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d'opera, può
essere intimato lo sfratto o la licenza quando il contratto viene a
cessare per qualsiasi causa) e 665 stesso codice (il quale dispone, fra
l'altro, che se la opposizione dell'intimato non è fondata su prova
scritta e se non sussistono gravi motivi in contrario, il pretore
pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle
eccezioni del convenuto); deducendo che le disposizioni denunziate
determinerebbero una irrazionale disparità di trattamento (in
relazione al diritto di difesa e all'interesse primario a disporre di
una casa di abitazione) in danno dei conduttori-prestatori d'opera
(esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla
cessazione del rapporto di lavoro) rispetto alla generalità degli
altri conduttori, che possono beneficiare della disciplina vincolistica
per loro ben più favorevole;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte ha già escluso che le disposizioni
denunziate contrastino con gli artt. 2 e 3 della Costituzione (sentenza
n. 238 del 1975) ed ha altresì statuito, con reiterate pronunce
(sentenze nn. 89 del 1972, 94 del 1973 e 171 del 1974), che la
disciplina del procedimento per convalida di sfratto è razionalmente
giustificata dalle peculiarità della materia e non viola la garanzia
costituzionale del diritto di difesa;
che il giudice a quo non enuncia motivi che possano indurre la
Corte a mutare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte