Ordinanza n. 58/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 162-bisCodice penale
- art. 162Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 557 e 558 del
codice di procedura penale e dell'art. 141 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal Pretore di
Taranto nel procedimento penale a carico di Greco Domenico ed altro,
iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Taranto, prima dell'apertura del
dibattimento a carico di due persone imputate di reati in ordine ai
quali è ammessa l'oblazione a norma dell'art. 162- bis del codice
penale, premesso che gli imputati, tratti a giudizio, avevano
presentato domanda di oblazione oltre il termine di quindici giorni
dalla notifica del decreto di citazione e che, per tale motivo, il
Pubblico ministero aveva disatteso come inammissibile la detta
domanda, ha, con ordinanza del 27 maggio 1991, sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, due questioni di
legittimità coinvolgenti gli artt. 557 e 558 del codice di procedura
penale e l'art. 141 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con
il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), denunciati nella
parte in cui, per un verso, "subordinano al consenso vincolante del
P.M., la decisione sulla istanza di oblazione nella fase successiva
all'emissione del decreto di citazione a giudizio", e, per un altro
verso, "non consentono la proposizione della medesima istanza anche
al Pretore in epoca successiva alla scadenza del termine" di giorni
quindici dalla notifica del decreto di citazione "e sino a quando non
sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento di 1°
grado";
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che se
fossero accolte le dedotte censure "gli imputati sarebbero ancora
legittimati a proporre istanza di oblazione anche in presenza della
scadenza del termine" di cui all'art. 555, primo comma, lettera e),
del codice di procedura penale;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate in
quanto basate sull'erroneo presupposto che dall'art. 557 del codice
di procedura penale si ricavi un precetto che richiede il consenso
del pubblico ministero non soltanto "nelle ipotesi del giudizio
abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta" ma anche con
riferimento alla domanda di oblazione, un'interpretazione da ritenere
erronea sia sulla base di una considerazione sistematica di tale
istituto, "che in nessun caso e in nessun modo è subordinato al
consenso del p.m.", sia alla stregua del "tenore non equivoco
dell'art. 141 comma 1 norme attuazione c.p.p." che prescrive al
pubblico ministero, nel caso di domanda di oblazione proposta a norma
dell'art. 557 del codice di procedura penale, di trasmetterla
senz'altro assieme agli atti del procedimento, "con ciò
implicitamente ma chiaramente escludendo che la trasmissione possa
essere condizionata al parere dello stesso p.m.";
considerato che - a parte il rilievo che nel caso di specie, il
pubblico ministero non ha negato il proprio consenso alla procedura
di oblazione, limitandosi a dedurre l'effetto preclusivo derivante
per la detta domanda dalla decorrenza dei termini - entrambe le
questioni muovono da un presupposto da ritenere erroneo alla stregua
di un'interpretazione logico-sistematica della disciplina denunciata;
che, più in particolare, l'art. 557 del codice di procedura
penale, interpretato nell'integrale contesto delle regole che
disciplinano la procedura dell'oblazione, non richiede, perché
l'imputato vi possa essere ammesso, il consenso del pubblico
ministero, una regola quella assunta a base dell'ordinanza di
rimessione che comporterebbe uno stravolgimento dell'istituto quale
disciplinato dagli artt. 162 e 162- bis del codice penale;
e che, quindi, come è stato subito posto in luce dalla quasi
unanime dottrina, il riferimento della prima delle norme censurate al
consenso del pubblico ministero deve essere collegato unicamente agli
istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e del
giudizio abbreviato, il che risulta dimostrato dall'intrinseco
collegamento di tale precetto con il precedente art. 556 che richiede
il consenso anticipato del pubblico ministero solo in relazione alle
ora ricordate procedure di deflazione del dibattimento;
che, pertanto, anche il richiamo all'art. 555, primo comma,
lettera e), a cui fa riferimento l'art. 558 del codice di procedura
penale, si rivela superfluo perché conseguenza di una erronea
verifica ermeneutica del complessivo assetto delle norme processuali
regolatrici dell'istituto dell'oblazione;
che una tale interpretazione del sistema censurato proviene,
oltre che dalle regole di diritto sostanziale che disciplinano
l'oblazione (fra l'altro, significativamente mai menzionata nella
legge-delega 18 febbraio 1987, n. 81), dall'art. 141 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), norma pur essa denunciata dal giudice a quo,
dalla quale non deriva alcuna preclusione cronologica (oltre quella
indicata dagli artt. 162 e 162- bis del codice penale) alla
proponibilità della domanda di oblazione;
e che dalla detta disciplina si desume anche che la valutazione
del pubblico ministero non può travalicare, con riguardo
all'istituto in esame, l'ambito dell'espressione di un parere che, in
quanto titolare dell'esercizio dell'azione penale è tenuto ad
esternare di fronte alla richiesta dell'imputato;
che una simile interpretazione delle norme denunciate si impone
sulla base, non soltanto dell'utilizzazione del criterio logico-sistematico, ma anche alla stregua di una verifica ermeneutica
secundum Constitutionem dei precetti denunciati, alla stregua del
disposto degli artt. 162 e 162- bis del codice penale dai quali si
ricava che solo il giudice, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, può - pur in presenza delle condizioni richieste
dalla legge - non ammettere l'interessato alla detta procedura (v.,
in particolare, l'art. 162-bis, quarto comma);
e che, quindi, mentre per un verso, la decisione sulla domanda
di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni
del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante
quanto alla decisione sulla domanda di oblazione nella fase
successiva alla pronuncia del decreto di citazione a giudizio, per un
altro verso, è consentito proporre domanda di oblazione anche in un
momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica
del decreto di citazione e fino a quando non interviene la
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
che una simile interpretazione delle norme denunciate, oltre
tutto conforme ai princi'pi e ai criteri direttivi indicati dalla
legge-delega, fa ritenere erroneo il presupposto a fondamento
dell'ordinanza di rimessione;
e che, quindi, proprio sulla base di tale evidente erronea
interpretazione delle norme denunciate, la questione proposta deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 557 e 558 del codice di procedura penale,
141 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Taranto,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte