Art. 557 c.p.p.
Procedimento per decreto
Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva