Ordinanza n. 58/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di T. A. ed
altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che le indagini
suppletive compiute dal pubblico ministero successivamente alla
richiesta di rinvio a giudizio, in costanza dell'attività
istruttoria svolta durante l'udienza preliminare ai sensi dell'art.
422, comma 2, cod. proc. pen., siano sottoposte al limite imposto
dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. per l'attività integrativa
di indagine del pubblico ministero successiva all'emissione del
decreto che dispone il giudizio (esclusione degli atti di indagine
per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo
difensore);
che il giudice rimettente premette che, nel corso dell'udienza
preliminare, articolatasi in più udienze, durante le quali erano
stati sentiti alcuni testimoni ex art. 422 cod. proc. pen., il
pubblico ministero aveva parallelamente proceduto ad assumere
informazioni ex art. 362 cod. proc. pen., ed aveva poi richiesto
l'allegazione del relativo verbale;
che tale situazione, ad avviso del giudice rimettente,
determinerebbe una disparità di trattamento tra pubblico ministero
ed imputato, con ricadute sul diritto di difesa, in quanto, ove sia
consentito all'organo dell'accusa di assumere ex art. 362 cod. proc.
pen. dichiarazioni da persona informata sui fatti mentre per altro
teste si procede in udienza ex art. 422 cod. proc. pen., il pubblico
ministero, dopo aver conosciuto le tesi difensive e comunque
giovandosi degli elementi raccolti in udienza, viene a sottrarre la
persona da lui esaminata al contraddittorio da parte dei difensori,
ai quali non è riconosciuto analogo potere di indagine;
che le denunciate violazioni degli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione potrebbero essere superate ove le indagini
suppletive compiute dal pubblico ministero a norma dell'art. 419,
comma 3, cod. proc. pen. fossero sottoposte ad un divieto analogo a
quello dettato dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di
attività integrativa di indagine, dalla quale sono appunto esclusi
gli atti per cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del
suo difensori;
Considerato che la questione sottoposta al giudizio di questa Corte
riguarda la specifica situazione in cui il pubblico ministero abbia
compiuto indagini suppletive consistenti nell'assunzione di
dichiarazioni da persona informata sui fatti ex art. 362 cod. proc.
pen. parallelamente all'attività istruttoria svolta dal giudice
dell'udienza preliminare ex art. 422 cod. proc. pen.;
che il rimettente non contesta la facoltà del pubblico ministero
di compiere in via generale indagini suppletive dopo la presentazione
della richiesta di rinvio a giudizio; facoltà su cui questa Corte è
già intervenuta con la sentenza n. 16 del 1994;
che al fine di porre rimedio ai denunciati vizi di
incostituzionalità il rimettente chiede un intervento di questa
Corte volto ad introdurre nell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen. il
divieto, analogo a quello imposto al pubblico ministero dall'art.
430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attività integrativa di
indagine, di compiere atti di indagine per i quali è prevista la
partecipazione dell'imputato o del suo difensore;
che, entro i limiti prospettati dal rimettente, la questione si
presenta palesemente priva del requisito della rilevanza, in quanto
nel caso di specie le indagini suppletive alle quali il giudice
rimettente vorrebbe estendere il divieto imposto al pubblico
ministero dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. sono consistite
nell'assunzione di informazioni da persona che può riferire
circostanze utili ai fini delle indagini, cioè in un atto per il
quale non è prevista la partecipazione né dell'imputato né del suo
difensore (v. artt. 360, 364, 365 cod. proc. pen.);
che, di conseguenza, il divieto di assumere atti per i quali è
prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore non
potrebbe comunque riguardare l'atto di indagine suppletiva svolto nel
caso di specie dal pubblico ministero ex art. 362 cod. proc. pen.;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Lucera, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte