Art. 430 c.p.p. — Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore
(( Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia)).
Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva