Ordinanza n. 58/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 36Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, con ordinanza emessa il 23 febbraio 2001, iscritta al n. 499
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 2001 il Tribunale di
Verona, sezione distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992, nella parte in cui
prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che
negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di
applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.;
che il rimettente premette di aver rigettato la richiesta di
applicazione della pena formulata dall'imputato con il consenso del
pubblico ministero prima del compimento delle formalità di apertura
del dibattimento, ritenendo non applicabile la sospensione
condizionale della pena alla quale era stata subordinata la richiesta
di pena patteggiata per i precedenti specifici dell'imputato, e di
trovarsi quindi, per effetto della sentenza n. 186 del 1992, in una
situazione di incompatibilità a giudicare l'imputato nel merito
dell'imputazione contestatagli, con conseguente obbligo di astensione
ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera g), cod. proc. pen.;
che ad avviso del giudice a quo la previsione di tale ipotesi
di incompatibilità si pone in contrasto con la più recente
giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza
n. 232 del 1999, che ha ribadito il principio generale secondo cui
"l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una
valutazione anche di merito compiuta all'interno della medesima fase
del procedimento";
che, a giudizio del rimettente, tali conclusioni sono state
ribadite dalla successiva ordinanza n. 443 del 1999, nella quale la
Corte ebbe a riaffermare che la incompatibilità conseguente al
compimento di atti tipici della fase unitaria di cui il giudice è
investito "finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di
determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio nel quale il
giudice è investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di
tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è
tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo
irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale
precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe
chiedere di essere distolto";
che, sulla base delle medesime argomentazioni, e ritenendo
che le modifiche recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado) non abbiano apportato elementi di novità rispetto alle
valutazioni già espresse da questa Corte, il giudice a quo solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.
proc. pen., come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992,
assumendone il contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 Cost.;
che ad avviso del rimettente la disciplina censurata
determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a
situazioni analoghe in cui la causa di incompatibilità non opera e
nello stesso tempo irragionevolmente assoggetta alla medesima
disciplina situazioni processuali non comparabili processualmente;
che sarebbero violati anche i principi di "buona
amministrazione" (art. 97 Cost.) e del giudice naturale precostituito
per legge (art. 25 Cost.), in quanto da un lato si realizzerebbe
"un'assurda frammentazione del procedimento", dall'altro si
consentirebbe alle parti, "mediante studiata proposizione di istanze
ex art. 444 c.p.p. inaccoglibili, di "sbarazzarsi" del loro giudice
naturale, costringendolo all'astensione";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che con ordinanza n. 108 del 2001, successiva
all'ordinanza di rimessione, identica questione di legittimità
costituzionale sollevata dallo stesso rimettente è stata dichiarata
manifestamente inammissibile, in quanto diretta a censurare una
precedente decisione di accoglimento di questa Corte;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97
della Costituzione, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte