Ordinanza n. 581/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione delle disciplina del contenzioso tributario),
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, concernente la
revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
ordinanza emessa il 6 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Società
Autotrasporti Fabbri di Fabbri Eros ed altri contro l'ufficio II.DD.
di Domodossola, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che dalla Commissione tributaria di primo grado di
Verbania, con ordinanza del 6 marzo 1989, è stata sollevata
questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la
revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto non
prevedono che i dipendenti dello Stato che siano componenti di
Commissione tributaria possono assentarsi dal servizio, senza
autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento del
mandato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura (cfr. nota del 13
maggio 1988 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
per la funzione pubblica - n. 8017.10.0.337), l'"autorizzazione" in
parola risulta essere atto dovuto per il tempo necessario per
l'espletamento dell'incarico;
che, pertanto, non risultando in alcun modo compromesso
l'invocato principio di cui all'art. 108, secondo comma, Cost., la
questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del
contenzioso tributario), in riferimento all'art. 108, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo
grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte