Ordinanza n. 581/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 157/1992
- art. 16legge 157/1992
- art. 18legge 157/1992
- art. 26legge 968/1977
- art. 16legge 968/1977
- art. 18legge 968/1977
usata come parametro
citata
- art. 2052Codice civile
- art. 2043Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge
27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia),
nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma della legge della Regione
Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria),
promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal giudice di pace
di Bologna nel procedimento civile vertente tra Boni Anna e la
Provincia di Bologna, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di risarcimento del danno
causato da un cinghiale nei confronti di un'autovettura il giudice di
pace di Bologna, con ordinanza del 23 luglio 1999 (pervenuta alla
cancelleria di questa Corte in data 24 gennaio 2000), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 27
dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia),
nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione
Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, nella giurisprudenza di
legittimità si afferma il principio secondo cui in caso di danni a
persone e/o a cose causati da animali selvatici non sia applicabile
l'art. 2052 cod. civ. e il conseguente regime di inversione
dell'onere della prova, bensì l'art. 2043 cod. civ., il che
comporterebbe l'applicazione della regola generale per cui incombe al
danneggiato di provare, tra l'altro, la colpa della pubblica
amministrazione;
che, pertanto, mentre il conduttore di attività agricola
sarebbe esentato dal provare la responsabilità della pubblica
amministrazione per ottenere il risarcimento del danno prodotto da
animali selvatici, il singolo danneggiato dagli stessi animali,
invece, dovrebbe fornire tale prova;
che questa diversa disciplina sarebbe priva di
ragionevolezza, atteso che il presente momento storico è
caratterizzato da una massiccia immissione di animali selvatici,
specie nei parchi naturali, con forte incremento di incidenti
stradali e danni a terzi;
che la normativa sopra citata, nella parte in cui "non
prevede la risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a
persone e/o a cose, alla stessa stregua della risarcibilità prevista
e disciplinata per i danni alla produzione agricola", violerebbe il
principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), nonché la
tutela della salute (art. 32, primo comma, Cost.) e quella della
proprietà privata (art. 42, secondo comma, Cost.);
che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione;
che è intervenuto il Presidente della Giunta regionale pro
tempore della Regione Emilia-Romagna, chiedendo analogamente che la
questione sia dichiarata inammissibile e infondata.
Considerato che, in ordine alle eccezioni di inammissibilità
sollevate dalla difesa erariale e dalla Regione intervenuta,
principalmente appuntate sulla genericità ed indeterminatezza della
prospettazione del giudice a quo questa Corte ritiene che le stesse
siano prive di fondamento, in quanto dal contesto della motivazione
del provvedimento di rimessione è possibile evincere le disposizioni
che il giudice a quo intende censurare, individuandole nell'art. 26
della legge n. 968 del 1977 (come sostituiti dalle omologhe
disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dettante "Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio") e negli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della
Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (nel suo testo
originario), essendo questo il complesso di norme che regolano il
regime di accertamento e di ristoro dei pregiudizi alla produzione
agricola derivanti dagli animali selvatici;
che, pertanto, occorre esaminare nel merito la prospettata
violazione, da parte della normativa così individuata, del principio
di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione nel non prevedere la
risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a persone e/o a
cose alla stessa stregua (e in particolare con lo stesso regime
probatorio) di quello previsto dalle disposizioni citate per i danni
alla produzione agricola, vulnus che sarebbe per il rimettente ancor
più evidente alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di
legittimità che ritiene applicabile alla specie il regime ordinario
di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. anziché quello
di cui all'art. 2052 dello stesso codice;
che, ad avviso di questa Corte, l'esigenza di una parità di
trattamento tra le situazioni di fatto che si assumono analoghe di
chi patisce un danno alla produzione agricola e di chi invece vede
danneggiata la propria persona o i propri beni dalla fauna selvatica
non sussiste, atteso che non solo sono differenti le predette due
fattispecie, ma la ratio della normativa denunciata risiede nella
specificità della protezione offerta in relazione ai danni subiti
dalle produzioni agricole a causa della fauna selvatica; il
legislatore ha cioè inteso approntare una peculiare tutela
all'agricoltura indennizzando gli effetti negativi ad essa derivanti
dalla presenza di quegli animali sul territorio, presenza che
nell'attuale contesto storico sociale è ritenuta meritevole di
protezione nel quadro di un armonico equilibrio ambientale;
che, considerata la natura speciale della indennizzabilità
prevista dalle disposizioni censurate, queste norme non possono
essere estese oltre i casi espressamente previsti; né la loro
irragionevolezza può essere ricollegata all'interpretazione della
giurisprudenza di legittimità sull'art. 2052 cod. civ., secondo cui
questa disposizione è applicabile solo in presenza di danni
provocati da animali domestici con esclusione di quelli selvatici,
per i quali si applica invece l'art. 2043 cod. civ; giurisprudenza
che trova la sua giustificazione nella diversità delle situazioni
poste a raffronto, atteso lo "stato di naturale libertà che
caratterizza la fauna selvatica";
che, in ordine alle ulteriori censure relative agli artt. 32
e 42 della Costituzione, ritiene questa Corte che la possibilità di
tutela generale ex art. 2043 cod. civ. escluda la configurabilità
dei lamentati vizi;
che, pertanto, la questione sollevata deve ritenersi, sotto
ogni profilo, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994,
n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria) sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,
dal giudice di pace di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte