Ordinanza n. 582/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 46
della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di
immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1981
dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente
tra Colla Enrico e Basso Iris, iscritta al n. 3 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 109 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Bassano del Grappa, adito dal
conduttore di un immobile per il ripristino del rapporto locatizio,
dichiarato cessato in base alla necessità del locatore di destinarlo
ad uso proprio e viceversa successivamente locato a terzi, ha
rilevato l'inapplicabilità alla controversia del rito del lavoro;
che il giudice a quo, con ordinanza emessa il 13 novembre 1981,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30,
31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui
essi non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla legge n.
533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31 della legge 392 del
1978, rendendo meno celere il processo, col precludere la provvisoria
esecutività ex lege della sentenza resa in primo grado, e così
violando l'art. 3 della Costituzione;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'infondatezza
della questione;
Considerato che la Corte ha più volte affermato come al
legislatore sia consentito di differenziare i modi della tutela
giurisdizionale con riguardo al rapporto da regolare (sentt. 10
maggio 1972, n. 89, e 16 dicembre 1980, n. 185), escludendo altresì
che il rito speciale del lavoro e quello ordinario, in particolare
avanti gli uffici collegiali, possano essere assunti a modello di
perfezione, al quale l'uno o l'altro procedimento debba adeguarsi a
pena d'incostituzionalità (sent. 16 aprile 1980, n. 65);
che la domanda di ripristino del rapporto ovvero di risarcimento
del danno prevista dall'art. 31 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
per l'ipotesi di omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato
onde ottenerne il rilascio, introduce una controversia del tutto
peculiare che implica la valutazione degli eventuali diritti
acquisiti da terzi e dove in via soltanto mediata viene in evidenza
la pregressa locazione;
che appare perciò del tutto razionale una disciplina
processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi
direttamente concernenti le vicende del rapporto;
che pertanto la questione proposta è manifestamente non
fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte