Ordinanza n. 582/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 81Codice penale
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti
penali riuniti a carico di Mancini Osvaldo, iscritta al n. 525 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, con ordinanza 9 marzo 1990, sollevava questione
di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento
agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che, secondo quanto si legge nell'ordinanza, l'imputato ha
formulato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 n. 2 del
codice di procedura penale, ottenendo il consenso del pubblico
ministero;
che l'ordinanza non specifica, però, né il titolo
dell'imputazione né la pena fra le parti concordata, sicché si è
dovuto apprendere il primo dalla memoria dell'Avvocatura dello Stato
(frode fiscale ai sensi degli artt. 81 del codice penale e 8 della
legge n. 4 del 1929, 4 del decreto legge n. 429 del 1982, convertito
nella legge n. 516 del 1982) ed evincere la seconda (nella misura di
mesi 2, giorni 25 di reclusione e Lit. 2.225.000 di multa) in quanto
corrispondente alla misura sostitutiva di mesi 5, giorni 20 di
libertà controllata e Lit. 5 milioni di multa, che l'ordinanza
afferma richiesta dall'imputato in subordine alla sospensione
condizionale della pena;
che il giudice a quo, dopo avere escluso la possibilità di
concedere la sospensione condizionale della pena (che l'imputato
risulta avere già ottenuto per due volte consecutive in precedenti
condanne), afferma di volere esaminare il fondamento della richiesta
di libertà controllata, limitandosi, però, a riportare il contenuto
dell'art. 53 della citata legge n. 689 del 1981, senza trarne alcuna
conclusione;
che, a quel punto, invece, il G.I.P. rileva che il secondo comma
del detto articolo fa riferimento alla competenza del Pretore, e il
successivo art. 54 sancisce espressamente che le sanzioni sostitutive
riguardano esclusivamente i reati di competenza del Pretore talché,
ritenendo lesiva dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 della
Costituzione l'ingiustificata disparità di trattamento subi'ta da
coloro che commettono reati di competenza del Tribunale, talvola
anche di più lieve entità, solleva la riportata questione di
legittimità costituzionale;
che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga
dichiarata inammissibile o, al più, infondata;
Considerato che, avendo il giudice a quo ritenuto non concedibile
la richiesta sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto di
conseguenza respingere in toto la richiesta senza ulteriori
considerazioni, ai sensi dell'art. 444, comma terzo, del codice di
procedura penale;
che, tuttavia, potrebbe darsi che il giudice abbia ritenuto la
richiesta di sospensione della pena non condizionante l'efficacia
della richiesta principale di applicazione della pena perché
espressa "in subordine" (sul che, tuttavia, non c'è l'ombra di
motivazione) e la riproduzione per intero dell'art. 53 della legge n.
689 del 1981 sufficiente a mettere in evidenza che semmai la
semidetenzione, e non la libertà controllata, poteva essere
applicata in sostituzione di una pena concordata che superava di gran
lunga i mesi tre di reclusione, una volta operata la conversione
della grave pena pecuniaria (ma anche di questo l'ordinanza non fa il
minimo cenno);
che ciononostante la questione resta manifestamente
inammissibile, perché il giudice ha trascurato che le Sezioni Unite
penali della Corte di Cassazione hanno escluso la possibilità di
applicare in tal caso sanzioni sostitutive, mentre reiterata
giurisprudenza di questa Corte (sentenze 24 maggio 1984 n. 148; 17
dicembre 1985 n. 350; ordinanze numeri 105 del 1986; 259, 398, 528,
533 e 552 del 1987) ha dichiarato inammissibile la questione
concernente l'applicazione di sanzioni sostitutive a reati per i
quali la legge preveda pena pecuniaria, sola o congiunta a pena
detentiva;
che, perciò, la questione prospettata è manifestamente
irrilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 22 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona,
con ordinanza 9 marzo 1990, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte