Ordinanza n. 583/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 118/1985
- art. 69legge 392/1978
- art. 35Legge sull’equo canone
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 73legge 93/1979
citata
- art. 73Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo
comma, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), in relazione all'art. 73 della stessa
legge, nel testo modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93
("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di
abitazione"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 marzo 1983 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Callegari Elisa ed altra e Lacchini
Roberto, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 22 marzo 1986 dal Pretore di Piazza
Armerina nel procedimento civile vertente tra Marino Angelo e Costa
Giuseppe, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª Serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 12
marzo 1983, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24,
primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma
settimo, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui impongono in ogni
caso il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento,
commisurando la stessa al canone corrente di mercato anziché a
quello ultimo corrisposto, a prescindere dall'effettiva esistenza di
un reale valore di avviamento, precludendo altresì al locatore la
possibilità di provare giudizialmente l'inesistenza di un nesso
causale tra locazione ed avviamento commerciale;
Ritenuto che il Pretore di Piazza Armerina, con ordinanza emessa
il 22 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,
settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione
all'art. 73 della stessa legge, come modificato dalla legge 31 marzo
1979, n. 93, nella parte in cui obbliga il locatore a corrispondere
l'indennità di avviamento anche nell'ipotesi in cui egli non tragga
vantaggio alcuno dalla perdita dell'avviamento commerciale del
conduttore;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso nel senso della manifesta infondatezza delle questioni
richiamando la sentenza 5 ottobre 1983, n. 300;
Considerato che le ordinanze denunciano le medesime norme nel
testo previgente alle modificazioni rispettivamente introdotte dalle
leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15, individuando
profili di illegittimità analoghi o coincidenti ed i relativi
giudizi possono perciò essere riuniti;
che la Corte ha già escluso che le norme denunziate violino gli
artt. 3 e 42 della Costituzione, in particolare rilevando come il
riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura
dell'indennità per l'avviamento, in caso di recesso da contratti in
regime transitorio motivato da necessità diverse da quella
abitativa, trovi la sua giustificazione nella conservazione delle
imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare
delle domande di rilascio (cfr. sent. 5 ottobre 1983, n. 300);
che, circa i citati punti di contrasto, non si rinvengono nelle
ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli
già esaminati;
che dall'affermata inerenza dell'avviamento all'immobile locato
(sent. 20 marzo 1980, n. 36) e dal contenuto riparatorio che
l'indennità in argomento riveste rispetto al danno subito dal
conduttore (sent. 21 aprile 1983, n. 128), consegue logicamente
l'ininfluenza di cause che, al di fuori del godimento dell'immobile,
abbiano concorso a determinare l'avviamento;
che pertanto risulta irrilevante la prova contraria circa il
nesso eziologico tra pregressa locazione ed avviamento, viceversa
collegati del tutto razionalmente dal sistema normativo;
che quindi anche la questione concernente l'asserita violazione
dell'art. 24, primo comma, della Costituzione è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69,
comma settimo (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118,
e 6 febbraio 1987, n. 15) e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo
e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,
settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), in relazione all'art. 73 della stessa
legge (come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piazza
Armerina con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte