Ordinanza n. 583/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 187/1976
usata come parametro
citata
- art. 22legge 78/1983
- art. 9legge 78/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5
maggio 1976, n. 187 ("Riordinamento di indennità ed altri
provvedimenti per le Forze armate"), promosso con ordinanza emessa il
31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria
sul ricorso proposto da Adamuccio Alfredo ed altri contro il
Ministero dell'Interno, iscritta al n. 359 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38
prima serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
con ordinanza 31 maggio 1985 (n. 359 R.O. del 1986), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5
maggio 1976, n. 187, nella parte in cui non prevede l'applicabilità,
ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza
assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennità prevista
per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e
dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco, unità anfibie,
reparti incursori e subacquei;
che tale questione è stata sollevata in riferimento agli artt.
3, 36 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo che la norma
impugnata avrebbe posto in essere una discriminazione fra i subacquei
delle forze armate e quelle della pubblica sicurezza;
Considerato che la norma impugnata era già stata abrogata, al
momento del deposito dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 22 della
l. 23 marzo 1983, n. 78, ma sostituita con norma (art. 9) analoga,
anch'essa attributiva dell'indennità in questione al solo personale
della marina, dell'esercito e dell'aeronautica e non anche a quello
della pubblica sicurezza;
che la rilevanza della questione permane, avendo gl'interessati
richiesto all'Amministrazione la corresponsione dell'indennità prima
dell'entrata in vigore della l. n. 78 del 1983;
che, peraltro, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento
della pubblica sicurezza (l. 1° aprile 1981, n. 121), la posizione
del personale della polizia di Stato appare nettamente differenziata
rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina
e dell'aeronautica;
che parimenti differenziati sono i rispettivi regimi retributivi
e le connesse indennità, per cui non è possibile istituire alcuna
comparazione tra essi alla stregua del principio di uguaglianza;
che del tutto immotivata appare l'allegata violazione degli
artt. 36 e 97 Cost., i quali, d'altronde, potrebbero risultare
violati solo dall'inadeguatezza - non dedotta dal giudice a quo della
retribuzione complessiva del personale in questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187
("Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze
armate"), sollevata con ordinanza 31 maggio 1985 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria (n. 359 R.O. del 1986), in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte