Corte costituzionale

Ordinanza n. 583/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 187/1976

citata

  • art. 22legge 78/1983
  • art. 9legge 78/1983
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5

maggio 1976, n. 187 ("Riordinamento di indennità ed altri

provvedimenti per le Forze armate"), promosso con ordinanza emessa il

31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria

sul ricorso proposto da Adamuccio Alfredo ed altri contro il

Ministero dell'Interno, iscritta al n. 359 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38

prima serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,

con ordinanza 31 maggio 1985 (n. 359 R.O. del 1986), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5

maggio 1976, n. 187, nella parte in cui non prevede l'applicabilità,

ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza

assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennità prevista

per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e

dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco, unità anfibie,

reparti incursori e subacquei;

che tale questione è stata sollevata in riferimento agli artt.

3, 36 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo che la norma

impugnata avrebbe posto in essere una discriminazione fra i subacquei

delle forze armate e quelle della pubblica sicurezza;

Considerato che la norma impugnata era già stata abrogata, al

momento del deposito dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 22 della

l. 23 marzo 1983, n. 78, ma sostituita con norma (art. 9) analoga,

anch'essa attributiva dell'indennità in questione al solo personale

della marina, dell'esercito e dell'aeronautica e non anche a quello

della pubblica sicurezza;

che la rilevanza della questione permane, avendo gl'interessati

richiesto all'Amministrazione la corresponsione dell'indennità prima

dell'entrata in vigore della l. n. 78 del 1983;

che, peraltro, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento

della pubblica sicurezza (l. 1° aprile 1981, n. 121), la posizione

del personale della polizia di Stato appare nettamente differenziata

rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina

e dell'aeronautica;

che parimenti differenziati sono i rispettivi regimi retributivi

e le connesse indennità, per cui non è possibile istituire alcuna

comparazione tra essi alla stregua del principio di uguaglianza;

che del tutto immotivata appare l'allegata violazione degli

artt. 36 e 97 Cost., i quali, d'altronde, potrebbero risultare

violati solo dall'inadeguatezza - non dedotta dal giudice a quo della

retribuzione complessiva del personale in questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187

("Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze

armate"), sollevata con ordinanza 31 maggio 1985 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Liguria (n. 359 R.O. del 1986), in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte