Ordinanza n. 583/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 409/1985
- art. 5legge 409/1985
- art. 20legge 409/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20
della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione
sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di
stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei
dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), promosso
con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale di Mantova nel
procedimento civile vertente tra Accorsi Franco ed altri e l'Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova, iscritta
al n. 340 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad accertare la
sussistenza in capo agli attori del diritto a mantenere la propria
iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi, senza per ciò perdere il
diritto ad esercitare la professione di odontoiatra, il Tribunale di
Mantova, con ordinanza in data 26 gennaio 1989, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24
luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di
odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed
alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunità europee);
che ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, prevedendo
per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione in
odontoiatria ma abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di
optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'Albo degli
odontoiatri, contrasterebbero:
a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento che si verrebbe a creare tra medici generici che, volendo
continuare ad esercitare la professione di odontoiatra perdono
l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, e medici specialisti che
invece possono mantenerla;
b) con l'art. 41 della Costituzione per l'ingiustificata
limitazione all'iniziativa economica dei medici chirurghi non muniti
di diploma di specializzazione;
che non si sono costituite le parti private, né ha spiegato
intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che con sentenza n. 100 del 1989 questa Corte ha già
accolto la questione ora sottoposta al suo esame;
che il giudice a quo non prospetta profili di illegittimità
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e
per i quali le norme impugnate sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24
luglio 1985 n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di
odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed
alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Mantova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte