Ordinanza n. 584/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 668/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 96,
lett. l), legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), promosso con
ordinanza emessa il 16 dicembre 1985 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia - sede di Catania - sui ricorsi riuniti
proposti da Samperisi Nicolò ed altri contro il Ministero
dell'Interno, iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
con ordinanza 16 dicembre 1986 (n. 442 del R.O. 1986) ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 43 della legge
1° aprile 1981 n. 121, nella parte in cui dispone che il trattamento
economico del personale dirigenziale dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza è disciplinato secondo le norme stabilite per la
dirigenza civile dello Stato, anziché secondo le norme concernenti
la dirigenza militare; b) dell'art. 96, lett. l), della medesima
legge 1° aprile 1981, n. 121, nella parte in cui dispone che al
personale dirigenziale dei ruoli civili della pubblica sicurezza sia
concesso, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il più
favorevole trattamento economico previsto per il corrispondente
personale militare, in via provvisoria anziché in via definitiva;
che tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che le
norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3 e 36 Cost., dando
luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti
degli ex ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
transitati nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 36 punto X, nn.
24, 27, 29 della stessa legge n. 121 del 1981, i quali pur svolgendo
le medesime funzioni attribuite indifferenziatamente a tutto il
personale dirigenziale, continuano a percepire il trattamento
economico militare, di fatto più favorevole;
Considerato che l'art. 20 della l. 10 ottobre 1986, n. 668 ha
modificato tale normativa estendendo al personale delle qualifiche
dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza il
trattamento economico concernente la dirigenza militare;
che, tale modifica non ha effetto retroattivo, per cui permane
la rilevanza delle questioni sollevate, con riferimento agli effetti
prodotti dalla normativa impugnata anteriormente all'entrata in
vigore della l. n. 668 del 1986;
che la creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie di
personale militare, in sede di riforma dell'Ordinamento della
pubblica sicurezza - concernenti situazioni ritenute meritevoli di un
trattamento particolare, in relazione al passaggio dal vecchio al
nuovo ordinamento - rientrava nella discrezionalità del legislatore;
che la posizione del personale transitato in tali ruoli, proprio
perché istituiti in relazione a situazioni particolari, non è
omogeneo rispetto a quella del personale inquadrato nei ruoli
ordinari;
che stabilire la misura del trattamento economico di categorie
di personale non omogenee - quali sono, appunto, quelle in
riferimento alle quali le questioni di legittimità costituzionale
sono state sollevate - rientra nella discrezionalità del
legislatore, non censurabile in questa sede;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 43 e 96, lett. l), della
legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza"), sollevata con ordinanza 16 dicembre 1986
(n. 442 del R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:584 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte