Ordinanza n. 588/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 482/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge
2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private)
e 9, terzo comma, d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni con l'articolo unico legge 11 novembre 1983, n. 638
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), promossi con
ordinanze emesse il 5 marzo e il 9 aprile 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn.
136 e 175 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22, 1ª Serie speciale, dell'anno
1987;
Visti l'atto di costituzione della Birra Peroni Industriale S.p.a.
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41
Cost., degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le
aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre
1983 n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria),
nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo,
gli invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale
pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria;
Considerato che identica questione è stata dichiarata
inammissibile, poiché la pronuncia costituzionale che ne seguisse -
stante la competenza del giudice ordinario - resterebbe priva delle
positive conseguenze sue proprie (sentenza 46 del 1987);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica
amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo
unico l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria), sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte