Ordinanza n. 59/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136
del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal Pretore di Borgo S.
Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di Menaguale
Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Tribunale di Como nel
procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio Gaetano, iscritta
al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal Tribunale di Pavia
nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini Mario,
iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61);
Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui
in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice
di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione:
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 ha
dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità
costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice
di procedura penale;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la
questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla
Corte;
che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente
decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice
di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali
di Como e di Pavia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte