Ordinanza n. 59/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 264Codice penale
- art. 8legge 167/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 264 del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 26
febbraio 1976 dal Giudice istruttore del tribunale militare di Padova,
nel procedimento penale a carico di Santamaria Michele ed altri,
iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 26 febbraio 1976 il giudice istruttore
presso il Tribunale militare territoriale di Padova ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ultimo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 264 c.p.m.p. (così come
sostituito dall'art. 8, legge 23 marzo 1956, n. 167), deducendo ehe la
disposizione denunziata, prevedendo che, in caso di connessione, la
competenza dell'autorità giudiziaria militare sia derogata da quella
dell'autorità giudiziaria ordinaria anche quando militari ed estranei
alle Forze Armate siano imputati di diversi e distinti reati, non
soltanto determinerebbe "un'illegittima disparità di trattamento tra
il caso del procedimento, non connesso ad altri, di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria... e quello in cui ricorra detta
connessione" e comporterebbe, altresì, l'arbitraria sottrazione dei
reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate
all'autorità giudiziaria militare che, nell'ordinamento vigente,
rappresenterebbe il giudice naturalmente preposto alla cognizione di
tali reati; che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che questione identica a quella sollevata con
l'ordinanza in epigrafe è stata dichiarata non fondata, da questa
Corte, con le sentenze nn. 29 del 1958 e 196 del 1976; che, in questa
sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a mutare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ultimo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte