Ordinanza n. 59/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 724/1975
- art. 341legge 907/1942
usata come parametro
- art. 341Costituzione
- art. 43Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 11Costituzione
citata
- art. 45legge 907/1942
- art. 51legge 907/1942
- art. 6legge 907/1942
- art. 341legge 724/1975
- art. 281Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 341Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 7Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
segg. della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni
sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati e modificazione alle norme sul contrabbando di tabacchi
esteri); artt. 45, 51 e 66 n. 5 della legge 17 luglio 1942 n. 907 e
successive modificazioni; art. 341 del t.u. delle leggi doganali
approvate con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Sattin Wanda iscritta al n. 295 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Vicentini Cherubino iscritta al n. 379
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 dell'anno 1977;
3) ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento penale a carico di Merlo Francesco ed altro iscritta al n.
409 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n 293 dell'anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, colle tre ordinanze in epigrafe, il Tribunale di
Rovigo sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti
degli artt. 1 e seguenti l. 10 dicembre 1975 n. 724; 45 - 51 e 66 n. 5
della l. 907/1942 e successive modificazioni (l. 27/1951); e art. 341
del T.U. 23 gennaio 1973 n. 43: il tutto in relazione agli artt. 3, 41
e 43 Cost.,
che due delle dette ordinanze (le n. 295 e 409) concernono i
processi penali rispettivamente contro Sattin Wanda e Merlo Francesco e
Giorgio, nel corso dei quali la questione era stata già sollevata,
rispettivamente colle ordinanze del 6 e 23 ottobre 1975, sia pure in
modo più sommario, ma questa Corte aveva restituito gli atti per il
riesame della situazione a seguito della sopravvenienza della l. 10
dicembre 1975 n. 724.
che in tutti i tre casi, furono trovati in possesso degli importati
varie di tabacchi lavorati esteri, non venduti dal monopolio, senza la
bolletta comprovante il pagamento dei diritti di confine, e che solo
per i fratelli Merlo le violazioni furono accertate negli spazi
doganali, in occasione del loro rimpatrio alla frontiera svizzera,
mentre per gli altri due l'accertamento fu compiuto nelle rispettive
residenze, ed ambo asserirono di avere acquistato in Italia da
sconosciuti,
che, però, all'udienza del 5 maggio 1977 il P.M. precisava
l'imputazione in tutti i tre processi dichiarando che "fermo restando
il fatto, le norme violate sono gli artt. 281 e 341 del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43",
che, secondo le ordinanze di rimessione, la l. 724/1975 non avrebbe
risolto il dubbio di legittimità costituzionale delle norme impugnate,
in quanto, pur avendo liberalizzata l'importazione nel territorio della
Repubblica di tabacchi lavorati provenienti dalla C.E.E., avrebbe,
però, con ciò stesso mortificato l'iniziativa privata per i tabacchi
provenienti dagli altri Paesi. Mentre poi, subordinando la liceità
dell'importazione dalla C.E.E. ad una autorizzazione ministeriale per
l'istituzione di depositi, la legge avrebbe altresì determinato
un'ingiustificata disparità fra i cittadini i quali, in buona
sostanza, vengono così a trovarsi, quanto ai tabacchi esteri, nella
stessa situazione nella quale versavano sotto l'impero della legge
precedente,
che, ad avviso del Tribunale, la rilevanza sarebbe provata dal
fatto che, se avessero potuto liberamente importare, gli imputati "non
sarebbero stati denunziati e quindi giudicati per il reato segnato in
rubrica",
che nessuno si è costituito per le parti private, mentre è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura Generale dello Stato. chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile essendo irrilevante ogni controversia
concernente le leggi sul monopolio quando non vengano contestualmente
impugnate quelle sul contrabbando, e, rilevando che, comunque, la
questione è da ritenersi infondata per le ragioni esposte nella sent.
n. 209 del 1976 di questa Corte.
Considerato che, unica essendo la questione proposta colle tre
ordinanze, i giudizi possono essere decisi con unico provvedimento.
Osserva la Corte che, in realtà, pur potendosi dubitare - ma per altri
motivi - in ordine alla rilevanza, specie dell'ordinanza n. 379 dal
testo della quale non risulta la specifica provenienza estera dei
tabacchi lavorati in sequestro, sì che non sarebbe possibile
apprezzare il motivo concernente il diverso trattamento fra area della
C.E.E. ed altri Paesi; e pur dovendosi escludere che la ragione di
rilevanza ritenuta dai giudici a quo sia effettivamente determinante,
dato che - contrariamente a quanto assumono le ordinanze di rimessione
- quand'anche fosse totalmente liberalizzato l'attuale regime di
monopolio, non per questo gli odierni imputati non sarebbero stati
ugualmente denunziati e processati: e ciò in quanto nessuno di loro
aveva comunque assolto l'imposta di confine che resta ferma, in ogni
caso, ai sensi del T.U. delle leggi doganali,
che, però, deve darsi atto che le tre ordinanze hanno impugnato
anche una delle norme di cui all'ultima contestazione d'udienza, vale a
dire proprio l'art. 341 del citato T.U. leggi doganali, approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, nel testo modificato dall'art. 7 della l.
10 dicembre 1975, pure impugnato,
che, pertanto, la pregiudizialità del giudizio di
costituzionalità viene a consistere nel fatto che il titolo per cui si
contesta l'applicabilità (ormai esclusiva) delle pene previste
dall'art. 282 del T.U. delle leggi doganali, è esplicitamente e
direttamente riferito - attraverso il rinvio di cui all'art. 341
modificato - alle leggi sul monopolio così come attualmente vigenti
nell'ordinamento,
che, tuttavia, tutto ciò premesso e considerato, non ritiene
questa Corte che le ragioni addotte nelle ordinanze di rimessione, per
gran parte riproposte, possano giustificare l'abbandono dei principi
enunciati nella sent. 15 luglio 1976 n. 209,
che, infatti, la parziale e progressiva liberalizzazione del
monopolio cui l'ordinamento si va orientando nel settore (l. 27 gennaio
1971 n. 3 concernente il tabacco greggio; e l. 724/1975 qui in esame)
non significa che sia venuto meno "il perseguimento di fini pubblici,
di vario e complesso contenuto, caratteristicamente consistenti
nell'assicurazione di entrate tributarie, nella salvaguardia della
salute pubblica, e nell'occupazione di lavoratori di date categorie e
in date zone del territorio nazionale", così come ampiamente
illustrati nella citata sent. n. 209/1976,
che, di fronte a ciò, e in vista degli interessi reciproci di una
particolare Comunità continentale di cui l'Italia fa parte, lo Stato
abbia ritenuto di limitare, sotto determinate condizioni, il proprio
monopolio esclusivamente a favore della della comunità, non può certo
comportare contrasto cogli artt. 43 e 41 Cost., considerata l'ovvia
permanenza sia dei fini di utilità generale che dell'essenzialità del
servizio; ma nemmeno in relazione all'art. 3 Cost., giacché il
cittadino non può dotarsi di limitazioni che lo Stato ha deciso al
proprio monopolio nello spirito di cui al secondo inciso dell'art. 11
Cost., e non perché abbia giudicate cessate le ragioni che legittimano
il monopolio dei tabacchi, fonte fondamentale della pubblica entrata,
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e seguenti della l. 10 dicembre 1975 n.
724, 45 - 51 e 66 n. 5 della l. 17 luglio 1942 n.907 e successive
modificazioni, e dell'art. 341 T.U. leggi doganali approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata colle ordinanze in epigrafe dal
Tribunale di Rovigo, in relazione agli artt. 3. 41 e 43 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte